Cassazione Penale, Sentenza n. 13198/2024 del 02/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'impugnazione verteva sull'ordinanza del 27/12/2022 della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27/10/2022 (condanna per il reato di cui all'art. 455 c.p. per detenzione/spaccio di banconote contraffatte). La Corte territoriale aveva motivato l'inammissibilità con la mancata apposizione della firma digitale del difensore in calce agli allegati trasmessi telematicamente, come richiesto dalla disciplina emergenziale (art. 24 L. n. 176/2020 e disposizioni correlate). Il ricorrente ha censurato la declaratoria integrale di inammissibilità sostenendo che gli allegati privi di sottoscrizione digitale riguardavano solo il primo e il terzo motivo di ricorso (assenza di acquisizione materiale delle banconote; contestazione sulle attenuanti e modalità di risarcimento ai sensi dell'art. 162-ter c.p.), mentre il secondo motivo (vizio di motivazione relativo alla revoca dell'ordinanza di acquisizione delle banconote) non dipendeva da quegli allegati e quindi la dichiarazione di inammissibilità non avrebbe dovuto estendersi a quest'ultimo motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso relativo all'ordinanza del 27/12/2022. Ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilità integrale fosse illegittima perché la mancata sottoscrizione digitale degli allegati, ai sensi della normativa emergenziale, non può comportare automaticamente l'inammissibilità dell'intero ricorso quando quegli allegati siano essenziali soltanto per taluni motivi e non per altri. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente alla parte che aveva dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, e ha disposto la trasmissione del ricorso (nella parte ritenuta ammissibile) alla cancelleria centrale penale per la fascicolazione e la successiva decisione di merito. Non è stata disposta restituzione degli atti alla Corte territoriale, essendo già definiti inammissibili il primo e il terzo motivo.
Norme richiamate
art. 455 c.p.
Norma penale vigente che punisce l'alterazione o la contraffazione delle monete o banconote; qui è il titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato dalla Corte d'appello.
art. 24 L. n. 176/2020 (disposizioni di conversione del D.L. n.137/2020)
comma 6-bis e comma 6-sexies
Disciplina emergenziale sulle modalità telematiche di proposizione del ricorso per cassazione; richiede talune formalità (es. firma digitale del difensore sugli allegati). La Corte precisa che la mancata sottoscrizione digitale degli allegati non è causa automatica di inammissibilità quando gli allegati siano non essenziali rispetto a specifici motivi del ricorso, applicando il principio di conservazione degli atti processuali.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Fonte normativa da cui derivano le disposizioni emergenziali citate (procedura telematica e firma digitale); la giurisprudenza di legittimità ha interpretato tali norme in chiave conservativa quando la violazione riguarda allegati non essenziali.
art. 162-ter c.p.
Norma sul risarcimento del danno e modalità che possono concorrere con le attenuanti generiche; il ricorrente aveva dedotto che l'offerta reale di risarcimento avrebbe dovuto essere valutata ai fini delle attenuanti, ma tale censura rientrava tra i motivi per i quali gli allegati mancanti erano essenziali.
Giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, Sent. n. 29173 del 11/05/2023, Anndouni)
Precedente che afferma il principio secondo cui la mancata sottoscrizione digitale delle copie informatiche degli allegati non rende inammissibile il ricorso quando quegli allegati non siano essenziali rispetto al contenuto dell'impugnazione; principio applicato dalla Cassazione nel caso in esame.
Massime di principio
- La mancata firma digitale sugli allegati trasmessi telematicamente non determina automaticamente l'inammissibilità dell'intero ricorso per cassazione se quegli allegati sono irrilevanti rispetto ad alcuni motivi dell'impugnazione; il giudice deve valutare la rilevanza degli allegati per ciascun motivo e dichiarare inammissibili solo le parti effettivamente compromesse.
- Quando si impugna un'ordinanza che dichiara inammissibile un ricorso, la Cassazione valuta esclusivamente la legittimità di quella ordinanza; l'accoglimento del ricorso avverso l'ordinanza non comporta automaticamente una pronuncia sul merito della sentenza di secondo grado già oggetto del ricorso originario.
- Se solo alcuni motivi del ricorso risultano inammissibili per vizi formali degli allegati, il giudice deve limitare la declaratoria ai soli motivi interessati e trasmettere le restanti parti ammissibili alla cancelleria per la decisione di merito; ciò evita rinvii inutili alla Corte territoriale.
- È opportuno per il difensore verificare la conformità telematica e la firma digitale di tutti i documenti allegati, e, in caso di dubbi su quali allegati siano essenziali, specificare in modo chiaro nel ricorso la pertinenza di ciascun allegato rispetto ai singoli motivi per evitare declaratorie estese di inammissibilità.
- Il principio di conservazione degli atti processuali trova applicazione nelle norme emergenziali: le irregolarità formali non devono impedire la decisione del merito quando non ledono la funzione difensiva dell'impugnazione.
- Nel formulare ricorsi è utile distinguere e numerare chiaramente i motivi, indicando per ciascuno gli allegati essenziali, così da limitare il rischio che vizi formali su documenti non pertinenti compromettano motivi diversi.
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