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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13200/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale emessa dalla Corte d'appello di Bari. Hanno articolato tre motivi: (1) l'inutilizzabilità della relazione del curatore fallimentare nella parte in cui riporterebbe dichiarazioni di terzi in violazione dell'art. 195 c.p.p.; (2) errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione circa la sussistenza del dolo specifico della bancarotta documentale, con lamentata svalutazione delle dichiarazioni del curatore e mancata considerazione dell'argomento della incompetenza contabile come possibile esimente rispetto al dolo; (3) vizio di motivazione per avere la Corte attribuito indistintamente a entrambi gli imputati la responsabilità per fatti realizzati in periodi diversi, senza indicare elementi che giustifichino l'attribuzione anche per i periodi in cui ciascuno non ricopriva formalmente la carica (assenza di prova del concerto o della qualifica di amministratore di fatto).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato: la giurisprudenza afferma che la relazione del curatore fallimentare è utilizzabile anche nella parte che recepisce dichiarazioni di terzi e l'inutilizzabilità prevista dall'art. 195 c.p.p. comma 3 opera solo se il giudice ha rifiutato l'audizione della fonte richiesta dalle parti (circostanza non verificata). Invece il terzo motivo è stato accolto (assorbendo il secondo), perché la motivazione della Corte d'appello presenta lacune decisive: non è spiegato su quale base siano attribuiti indistintamente a entrambi gli imputati i fatti commessi in periodi diversi, né è stata data ragione della sussistenza del dolo riferibile in capo a ciascuno, né della esistenza di un concerto o di una posizione di amministratore di fatto. Per tali carenze la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.

Norme richiamate

  • art. 195 c.p.p.

    L'invocata sanzione di inutilizzabilità prevista dal comma 3 si applica solo ove il giudice non abbia disposto l'audizione della fonte diretta richiesta dalle parti; la relazione del curatore fallimentare è normalmente utilizzabile anche nella parte che riporta dichiarazioni di terzi perché il curatore, in quanto pubblico ufficiale, è tenuto a riferire informazioni rilevanti per la gestione della procedura e per le indagini penali

  • art. 111 Cost.

    Richiamata dalla giurisprudenza per escludere contrasto costituzionale: l'utilizzabilità della relazione del curatore non violerebbe il principio di imparzialità del giudice o altri diritti costituzionali, secondo la giurisprudenza di legittimità citata

Massime di principio

  • La contestazione di utilizzabilità della relazione del curatore fallimentare richiede specificità: indicare quali parti del documento si ritengono inutilizzabili, le fonti delle dichiarazioni e la loro decisività per la sentenza, e chiedere formalmente l'audizione delle fonti per attivare la previsione dell'art. 195 c.p.p.
  • La relazione del curatore è generalmente utilizzabile anche se contiene dichiarazioni di terzi; l'eccezione di inutilizzabilità opera solo in presenza di richiesta di audizione non accolta dal giudice.
  • Per attribuire responsabilità a più persone che si sono alternate nella gestione di una società è necessario motivare chiaramente l'attribuzione temporale degli addebiti: indicare elementi che provino il concerto, la responsabilità come amministratore di fatto, o prove specifiche che colleghino ciascun fatto all'imputato in quel periodo.
  • Le censure sul dolo (elemento soggettivo) richiedono che la difesa dimostri la possibilità di una spiegazione alternativa e che la corte del merito esprima valutazioni esplicite sul punto; la mera affermazione della responsabilità senza chiarire il nesso psicologico può determinare l'annullamento per vizi motivazionali.
  • Se la motivazione del giudice non specifica come si raccordano prove e responsabilità temporali dei diversi imputati, il vizio è considerato decisivo e può comportare annullamento con rinvio per nuovo esame.
  • In appello e in cassazione è utile articolare i motivi con precisione procedurale e probatoria (parte del documento contestata, natura delle dichiarazioni, richiesta di audizione), perché i rimedi per genericità sono limitati.

Testo integrale

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