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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11190/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una pluralità di lavoratori della scuola che avevano agito contro il Ministero chiedendo, da un lato, la conversione dei rapporti a termine illegittimi in rapporti a tempo indeterminato e, dall'altro, il risarcimento del danno e il riconoscimento delle differenze retributive per il mancato computo dell'anzianità di servizio ai fini degli scatti stipendiali. La Corte d'appello aveva ritenuto cessata la materia del contendere sulla conversione per quasi tutte le posizioni per effetto di rinunce e, comunque, aveva riconosciuto il diritto al differenziale retributivo e, per alcune posizioni, al risarcimento del danno, qualificando la reiterazione dei contratti come abuso e applicando la prescrizione decennale. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che la stabilizzazione intervenuta dei rapporti, anche per effetto della legge n. 107/2015 o del previgente sistema di reclutamento, sarebbe misura idonea a eliminare l'illecito e a escludere il risarcimento; con il secondo ha censurato l'applicazione della prescrizione decennale, invocando invece quella quinquennale, sostenendo che la domanda avesse natura retributiva e che la direttiva 1999/70/CE fosse già stata trasposta nell'ordinamento interno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la stabilizzazione in ruolo, ove intervenuta, costituisca misura idonea a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze, sicché non residua il diritto al risarcimento del danno in assenza di specifiche allegazioni di ulteriori pregiudizi. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e di interesse, rilevando che il Ministero non aveva indicato gli elementi necessari per valutare l'utilità concreta della censura sulla prescrizione e che, in relazione alle posizioni interessate, la questione non era decisiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha rigettato la domanda di risarcimento del danno quanto alle posizioni dei lavoratori per i quali la stabilizzazione era stata accertata o considerata rilevante; per le altre posizioni, l'inammissibilità del secondo motivo ha determinato il passaggio in giudicato della decisione di merito. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    vizio dedotto come violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • clausola 5 dell'Accordo Quadro UNICE, CEEP e CES allegato alla direttiva 1999/70/CE

    la reiterazione dei contratti a termine nella scuola è rilevante come possibile abuso; la stabilizzazione può costituire misura sanzionatoria idonea a cancellarne le conseguenze

  • clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio è stato ricondotto in appello alla non discriminazione nelle condizioni di impiego

  • art. 4 legge n. 124/1999

    norma sulla stipulazione dei contratti a termine nel settore scolastico richiamata ai fini dell'illegittimità della reiterazione

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato in relazione all'utilizzo del lavoro a termine nella pubblica amministrazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato con riferimento agli oneri probatori sulla domanda risarcitoria

  • art. 1, commi 95-132, legge n. 107/2015

    invocata come base della stabilizzazione dei rapporti nel settore scolastico

  • artt. 2947 e 2948 c.c.

    richiamati dal Ministero per sostenere l'applicazione della prescrizione quinquennale

  • art. 4, comma 43, legge n. 183/2011

    richiamato dal Ministero sul tema della prescrizione

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    termine per il ricorso per cassazione calcolato dalla notificazione della sentenza

  • art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.

    il termine scaduto di sabato è stato prorogato al primo giorno feriale successivo

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    la Corte ha deciso nel merito, senza rinvio, ove gli elementi di fatto erano sufficienti o non occorrevano ulteriori accertamenti

  • art. 366 nn. 3 e 6 c.p.c.

    richiesti requisiti di specificità e completezza del ricorso per cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    limite al potere della Corte di qualificare giuridicamente i fatti senza mutare il thema decidendum

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel contenzioso sul precariato scolastico, la successiva immissione in ruolo del lavoratore può valere come misura idonea a sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine e a neutralizzarne le conseguenze, impedendo il riconoscimento automatico del risarcimento del danno se non siano allegati e provati ulteriori pregiudizi.
  • Quando la domanda di risarcimento si fonda sulla violazione del diritto dell'Unione nel pubblico impiego a termine, la stabilizzazione del rapporto esclude la presunzione di danno propria dei casi in cui manchi una misura equivalente alla conversione, restando a carico del lavoratore l'onere di allegare e dimostrare danni ulteriori.
  • Nel giudizio di legittimità, l'interesse a impugnare deve essere concreto e attuale: il motivo è inammissibile se l'eventuale accoglimento non apporterebbe alcuna utilità pratica alla parte.
  • Nei giudizi con più domande autonome proposte da diversi lavoratori contro lo stesso datore di lavoro, ciascuna posizione conserva autonomia e il ricorso deve essere specifico quanto alla rilevanza della censura per ogni singola causa riunita.
  • La Corte di cassazione può decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. quando la causa è matura e gli accertamenti necessari sono già compiuti o non contestati, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazioneDanno non patrimoniale
RamiLavoroProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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