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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33073/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento per IRES e IRAP 2006, emessa a seguito di controllo automatizzato. La società contribuente aveva impugnato la cartella davanti ai giudici tributari sostenendo plurimi vizi: illegittimità dell’iscrizione a ruolo per violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 112/1999; nullità o inesistenza della notificazione; carenza di valore probatorio dell’estratto di ruolo e della copia della relata prodotta dall’agente della riscossione; mancanza di conformità legale delle copie; necessità di produrre gli originali in caso di disconoscimento; mancata prova della sottoscrizione dell’iscrizione a ruolo; inesistenza o nullità della notifica per difetti della relata, tra cui assenza della data, di estremi, qualifica e sottoscrizione del notificatore, e collocazione della relata sul frontespizio anziché in calce. In cassazione la ricorrente ha articolato nove motivi, tutti diretti a contestare la validità della cartella e della sua notifica e la correttezza della prova documentale posta a base della decisione d’appello. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e, ritenendola idonea a produrre effetti processuali anche senza accettazione, ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese tra le parti e ha escluso l’applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che vizi dell’iscrizione a ruolo avrebbero dovuto travolgere la cartella di pagamento come atto consequenziale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in più motivi per contestare la ripartizione dell’onere probatorio circa la validità della notifica e dell’iscrizione a ruolo.

  • art. 5, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Citatato quale parametro della censura sulla notificazione della cartella.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato per dedurre vizi della notifica della cartella e della prova della stessa.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato insieme all’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 per contestare le modalità di notificazione della cartella e della relata.

  • art. 2712 c.c.

    Invocato per contestare l’efficacia probatoria della documentazione prodotta dall’agente della riscossione.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato per sostenere l’insufficienza probatoria di copie e estratti di ruolo non conformati o non originali.

  • art. 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Invocato per sostenere che la documentazione prodotta non avesse i requisiti della conformità legale.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per affermare che, in caso di disconoscimento della valenza probatoria dei documenti, il giudice avrebbe dovuto imporre la produzione degli originali.

  • art. 12, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Invocato per contestare la validità dell’iscrizione a ruolo in mancanza di prova della sottoscrizione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la mancata prova contraria dell’agente dovesse far ritenere pacifico il fatto dedotto.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla notifica della cartella a persona giuridica e ai requisiti dell’atto notificatorio.

  • art. 148 c.p.c.

    Invocato per dedurre la nullità della notifica per difetti della relata, inclusa la collocazione topografica e la sottoscrizione.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Citatato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Citatato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Indicati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 391 c.p.c.

    Applicato dalla Corte per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso la sua applicazione, precisando che opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente depositata, determina l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, con passaggio in giudicato della decisione impugnata.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia all’impugnazione, il giudice deve regolare le spese e non può applicare il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità.
  • Le censure sulla validità della cartella di pagamento e della sua notifica, nonché sulla prova documentale dell’agente della riscossione, restano assorbite quando l’impugnazione viene rinunciata prima della decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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