Cassazione Civile, Ordinanza n. 23207/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a ILOR, sanzioni e interessi per gli anni d’imposta dal 1989 al 1996. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo fondata la pretesa per alcune annualità, rilevando che non risultava provata la tesi della contribuente secondo cui per gli anni 1989 e 1991 la cartella sarebbe stata invalida per difetto di previo avviso di accertamento e per l’anno 1996 sarebbe intervenuto il condono. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità del giudizio di appello per mancata partecipazione della stessa, sostenendo che la notifica dell’appello era stata eseguita al domicilio del difensore di primo grado con consegna al portiere senza la raccomandata informativa richiesta; inoltre ha dedotto l’inammissibilità dell’appello perché non proposto nei confronti di tutte le parti del primo grado, essendo stato omesso il concessionario della riscossione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile; 3) violazione delle norme sulla valutazione delle prove per omessa considerazione della documentazione sul condono relativo al 1996; 4) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che spettava all’Ufficio provare la notifica degli avvisi di accertamento presupposti per il 1989 e il 1991.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. Ha affermato che, nella notifica effettuata con consegna al portiere, la spedizione della raccomandata informativa risulta adempiuta secondo la documentazione prodotta; tuttavia ha rilevato un diverso vizio, cioè la mancata integrità del contraddittorio in appello per omessa impugnazione nei confronti del concessionario della riscossione, parte del giudizio di primo grado. Poiché la causa era inscindibile e il giudice di appello non aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia, sezione di Caltanissetta, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame previa integrazione del contraddittorio. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali del processo tributario dedotte come violate
art. 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali del processo tributario dedotte come violate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l’impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, pena la necessità di integrare il contraddittorio in appello
richiamato per la disciplina delle notificazioni
art. 7 l. 20 novembre 1982, n. 890
per la notifica a mezzo posta, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, è necessaria la raccomandata informativa
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile
art. 111, comma 4, Cost.
la motivazione della sentenza deve essere adeguata
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la decisione tributaria deve esporre una motivazione non meramente apparente
il giudice deve valutare le prove ritualmente acquisite
la valutazione delle prove deve rispettare il regime legale delle prove
chi afferma un fatto impeditivo o estintivo deve provarlo; nel caso la contribuente sosteneva che gravasse sull’Ufficio la prova della notifica degli avvisi presupposti
la notifica eseguita al portiere è valida solo se seguita dagli adempimenti prescritti
l’omessa spedizione della raccomandata prevista integra un vizio della notificazione
in caso di cause inscindibili o dipendenti, l’omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti comporta l’obbligo di integrazione del contraddittorio; se non disposto, si determina la nullità dell’intero giudizio di appello e della sentenza
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge sostanziale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per nullità della sentenza e del procedimento
richiamato dalla ricorrente quale base dell’istanza di condono prodotta per l’annualità 1996
Massime di principio
- Nelle impugnazioni avverso sentenze pronunciate tra più parti in una causa inscindibile o comunque dipendente, l’impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutte le parti presenti nel primo grado; in difetto, il giudice di appello deve ordinare l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
- Se il giudice di appello decide senza integrare il contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, il vizio non comporta mera inammissibilità dell’impugnazione, ma nullità dell’intero giudizio di secondo grado e della sentenza che lo conclude, rilevabile d’ufficio anche in cassazione.
- Nella notifica a mezzo posta con consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, gli adempimenti informativi prescritti dalla disciplina notificatoria devono risultare osservati; la Corte distingue tale ipotesi dalla diversa raccomandata di avviso di deposito.
- La parte che deduce un fatto impeditivo, estintivo o comunque idoneo a paralizzare la pretesa deve offrire la relativa prova secondo il riparto dell’onere probatorio.
- La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere la ratio decidendi; formule apodittiche o meramente assertive possono integrare vizio di motivazione apparente.
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