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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23207/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a ILOR, sanzioni e interessi per gli anni d’imposta dal 1989 al 1996. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo fondata la pretesa per alcune annualità, rilevando che non risultava provata la tesi della contribuente secondo cui per gli anni 1989 e 1991 la cartella sarebbe stata invalida per difetto di previo avviso di accertamento e per l’anno 1996 sarebbe intervenuto il condono. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità del giudizio di appello per mancata partecipazione della stessa, sostenendo che la notifica dell’appello era stata eseguita al domicilio del difensore di primo grado con consegna al portiere senza la raccomandata informativa richiesta; inoltre ha dedotto l’inammissibilità dell’appello perché non proposto nei confronti di tutte le parti del primo grado, essendo stato omesso il concessionario della riscossione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile; 3) violazione delle norme sulla valutazione delle prove per omessa considerazione della documentazione sul condono relativo al 1996; 4) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che spettava all’Ufficio provare la notifica degli avvisi di accertamento presupposti per il 1989 e il 1991.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. Ha affermato che, nella notifica effettuata con consegna al portiere, la spedizione della raccomandata informativa risulta adempiuta secondo la documentazione prodotta; tuttavia ha rilevato un diverso vizio, cioè la mancata integrità del contraddittorio in appello per omessa impugnazione nei confronti del concessionario della riscossione, parte del giudizio di primo grado. Poiché la causa era inscindibile e il giudice di appello non aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia, sezione di Caltanissetta, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame previa integrazione del contraddittorio. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni avverso sentenze pronunciate tra più parti in una causa inscindibile o comunque dipendente, l’impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutte le parti presenti nel primo grado; in difetto, il giudice di appello deve ordinare l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
  • Se il giudice di appello decide senza integrare il contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, il vizio non comporta mera inammissibilità dell’impugnazione, ma nullità dell’intero giudizio di secondo grado e della sentenza che lo conclude, rilevabile d’ufficio anche in cassazione.
  • Nella notifica a mezzo posta con consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, gli adempimenti informativi prescritti dalla disciplina notificatoria devono risultare osservati; la Corte distingue tale ipotesi dalla diversa raccomandata di avviso di deposito.
  • La parte che deduce un fatto impeditivo, estintivo o comunque idoneo a paralizzare la pretesa deve offrire la relativa prova secondo il riparto dell’onere probatorio.
  • La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere la ratio decidendi; formule apodittiche o meramente assertive possono integrare vizio di motivazione apparente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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