Sentenza del 15/12/2023 n. 715 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara
Contributo unificato tributario - Sanzioni - La notifica dell'invito al pagamento e della conseguente sanzione per il ritardo o omesso pagamento tramite posta elettronica certificata al domicilio eletto presso il difensore di fiducia, è valida - Sussiste - Nel computo dei termini non si applica la sospensione feriale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto di irrogazione sanzione (originariamente €300, poi rettificato a €225) notificato via PEC il 9/11/2021. Il ricorrente contestava: 1) la mancata applicazione della sospensione feriale (L. n. 742/1969) nel conteggio dei giorni di ritardo; 2) l'illegittimità della notifica via PEC al domicilio eletto presso il difensore; 3) la nullità dell'atto per essere rettifica di precedente atto non ancora definito; 4) violazioni dello Statuto del Contribuente (art.2, art.6, art.7, art.10) e della L. n. 241/1990 per difetto di motivazione e mancata informazione.
La decisione
Ricorso rigettato. Il Tribunale ha ritenuto valida la notifica tramite PEC al domicilio eletto presso il difensore ai sensi dell'art. 248 D.P.R. n.115/2002 e art.137 c.p.c.; ha escluso l'applicabilità della sospensione feriale (L. n.742/1969) al computo dei termini per l'irrogazione della sanzione sul contributo unificato; ha confermato che il pagamento effettuato il 5/10/2021 è tardivo e legittima l'applicazione della sanzione (ridotta a €225 per ritardo tra il 61° e il 90° giorno). Sono state respinte le censure sullo Statuto del Contribuente e sulla motivazione. Spese integralmente compensate per equità.
Norme richiamate
art. 16; artt. 247 e ss.; art. 248, commi 1 e 2
L'art.16 rinvia agli artt. 247 e ss. per i casi di omesso/insufficiente pagamento del contributo unificato; l'art.248 dispone che invito e atto di irrogazione sanzione siano notificati ai sensi dell'art.137 c.p.c. (Ufficiale giudiziario o PEC) nel domicilio eletto entro 30 giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento.
Consente la notifica al domicilio eletto anche tramite posta elettronica certificata; tale modalità è applicabile agli inviti/attività previste dall'art.248 DPR 115/2002.
sospensione feriale dei termini processuali
La Corte territoriale esclude l'applicabilità della sospensione feriale ai termini previsti per l'irrogazione delle sanzioni sul contributo unificato, in quanto non si tratta di termini processuali ricadenti nella L. 742/1969.
Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000)
art. 2, art. 6, art. 7, art. 10
Le garanzie generali dello Statuto non impediscono l'applicazione delle specifiche norme del DPR n.115/2002 che disciplinano invito e sanzione; l'obbligo di informazione e contraddittorio previsto dallo Statuto non trova applicazione con riferimento alle procedure e termini specificamente disciplinati dal DPR per il contributo unificato.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità
Corte Cost. sent. 29/03/2019 n.67; Cass. Civ. sent. 28/01/2022 n.2642; Cass. Civ. sent. 17/07/2023 n.20621
La Corte Costituzionale ha ritenuto legittima la notifica al domicilio eletto e la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del domiciliatario; la Cassazione ha chiarito la natura tributaria e le modalità applicative del contributo unificato e dei relativi termini.
Massime di principio
- La notifica tramite PEC al domicilio eletto (anche se presso il difensore) è valida per l'invito al pagamento e per l'atto di irrogazione della sanzione sul contributo unificato; il destinatario è presumibilmente posto nelle condizioni di conoscere l'atto.
- I termini previsti dal D.P.R. n.115/2002 per l'invito e per l'irrogazione della sanzione (es. 30 giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento) non sono sospesi durante il periodo feriale (L. n.742/1969 non applicabile a tali termini).
- Il contribuente che paga oltre il termine previsto può subire comunque l'irrogazione della sanzione, eventualmente ridotta in ragione del ritardo (es. diversa aliquota per ritardi compresi in specifiche fasce di giorni).
- Le garanzie previste dallo Statuto del Contribuente non annullano le procedure e i termini specificamente disciplinati da norme speciali (qui il DPR n.115/2002) applicabili al contributo unificato.
- Le rettifiche da parte dell'Amministrazione delle sanzioni già irrogate sono ammissibili per adeguare l'importo alla situazione fattuale (es. pagamento tardivo intervenuto), purché motivate e conformi alle norme applicabili.
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