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Sentenza

Sentenza del 15/12/2023 n. 198 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona

Avviso di presa in carico - pregresso accertamento definitivo - impugnabilità autonoma - art.19 D.Lgs.546/92 - inammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'avviso di presa in carico è atto meramente informativo e non idoneo a formulare autonomamente la pretesa tributaria, quindi non rientra nell'elenco degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992. L'avviso di accertamento prodromico era già divenuto definitivo per mancata impugnazione; i restanti motivi sono stati assorbiti. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso impugnava l'avviso di presa in carico n. 10377202100001018000 da parte dell'agente della riscossione, diretto a dare esecuzione ad un avviso di accertamento n. TL9021100517/2020 dell'Agenzia delle Entrate divenuto definitivo per mancata impugnazione. Si contestava quindi l'attività di riscossione avviata con tale avviso di presa in carico e, per riflesso, l'accertamento prodromico.

Norme richiamate

  • art. 19 D.Lgs. 546/1992

    L'art. 19 elenca gli atti impugnabili davanti al giudice tributario e stabilisce che gli atti diversi da quelli indicati non sono autonomamente impugnabili salvo che la legge preveda diversamente. La Corte ha interpretato che l'avviso di presa in carico, essendo un atto informativo e privo di autonomia funzionale e valenza impositiva, non è autonomamente impugnabile ai sensi di tale articolo.

Massime di principio

  • L'avviso di presa in carico emesso dall'agente della riscossione è, in linea generale, un atto informativo privo di contenuto impositivo e quindi non autonomamente impugnabile avanti il giudice tributario salvo diversa previsione normativa o eccezionale specificità del singolo atto.
  • Se l'accertamento prodromico è divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente non può aggirare il termine di impugnazione contestando successivamente l'avviso di presa in carico: la tutela va esercitata tempestivamente sull'atto impositivo o su un atto effettivamente impugnabile (es. cartella di pagamento).
  • Per essere impugnabile, un atto deve rappresentare l'espressione finale e autonoma di un segmento dell'azione tributaria, idonea a consentire al giudice il sindacato di legittimità; atti meramente organizzativi o informativi non soddisfano tale requisito.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare immediatamente la definitività degli atti prodromici e valutare l'impugnazione entro termini e modalità previsti; in mancanza, soluzioni difensive vanno ricercate sulle azioni impugnabili successive (es. cartella di pagamento) o su eventuali vizi procedurali specifici dell'atto esecutivo.
  • Qualora l'avviso di presa in carico contenga elementi concreti e dettagliati tali da configurare una formulazione chiara della pretesa (es. importi, riferimenti puntuali al ruolo o titolo esecutivo), potrebbe sorgere un diverso profilo di impugnabilità: la genericità dell'atto è quindi fattore decisivo nella valutazione.

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