Sentenza del 15/12/2023 n. 829 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Abuso del diritto - società cooperativa - vantaggi fiscali indebiti - destinatari della pretesa erariale - soci lavoratori - esistenza degli accordi elusivi - onere probatorio a carico dell'ente impositore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha contestato la deduzione/trasformazione dei ristorni imputati ad aumento del capitale sociale della Cooperativa N (anni 2001-2015), ritenendo che due operazioni straordinarie (scissione e fusione inversa del 29/9/2016 e del 16/12/2016) fossero parte di un disegno elusivo finalizzato a far conseguire ai soci indebiti vantaggi fiscali. L'Ufficio ha quindi notificato accertamenti IRPEF agli ex soci e loro eredi imputando loro quote di ristorni tassabili. I contribuenti hanno impugnato, sostenendo l'assenza di prove dell'elusività, l'inutilizzabilità dei questionari inviati ai soggetti non coinvolti e l'erronea qualificazione dei ristorni come retribuzioni anziché come distribuzione di utili.
La decisione
Il giudice d'appello ha respinto l'appello dell'Agenzia confermando la sentenza di primo grado. È stato ritenuto che l'Amministrazione non abbia assolto l'onere probatorio sulla natura elusiva delle operazioni: le operazioni contestate risultavano formalmente legittime, non è stata provata l'esistenza di accordi elusivi tra le parti e le richieste di chiarimenti ai sensi dell'art.10-bis non potevano essere rivolte a soggetti (ex soci/eredi) estranei alla condotta contestata. Inoltre è stata indicata la disposizione di cui al comma 2 dell'art.6 della legge n.112/2002, che assimila in ambito cooperativo la restituzione del capitale formato da ristorni alla distribuzione di utili, contrastando la qualificazione come retribuzione. Per questi motivi l'appello è stato dichiarato infondato e le spese compensate.
Norme richiamate
L'art.10-bis disciplina il potere dell'Amministrazione di chiedere chiarimenti; la giurisprudenza e il giudice d'appello richiedono che l'Ufficio assolva l'onere della prova dell'abusività e che le richieste siano rivolte ai soggetti effettivamente titolari delle operazioni contestate; il mero invio di questionari a soggetti non coinvolti non supplisce all'onere probatorio.
Nel contesto delle cooperative di produzione e lavoro la restituzione del capitale sociale costituito mediante ristorni è assimilata alla distribuzione di utili, con conseguente impatto qualitativo sulla qualificazione fiscale della somma (non retribuzione da lavoro dipendente).
Cass. civ., Sez. V, sent. n. 27709/2022
La Suprema Corte ha stabilito che l'operazione priva di giustificazione extrafiscale finalizzata essenzialmente al risparmio d'imposta configura condotta abusiva e che l'onere di provare il disegno elusivo grava sull'Agenzia; non è sempre necessario dimostrare una preordinazione ex ante di tutti gli atti, ma deve esistere prova di un accordo o collegamento teleologico che ricostruisca la strategia elusiva.
Massime di principio
- L'onere della prova della natura elusiva di operazioni tributarie grava sull'Amministrazione finanziaria: senza elementi probatori adeguati l'accertamento è illegittimo.
- Le richieste di chiarimenti ai sensi dell'art.10-bis devono essere rivolte ai soggetti che possono effettivamente spiegare o aver concordato la condotta: inviare questionari a soggetti estranei non regge come prova.
- Operazioni formalmente legittime possono essere sindacate dalla fiscalità solo se l'Amministrazione dimostra l'assenza di valide ragioni extrafiscali e l'esistenza di un disegno elusivo (accordi o collegamenti teleologici tra atti).
- Nei rapporti cooperativi, la restituzione del capitale costituito da ristorni tende ad essere assimilata alla distribuzione di utili (art.6, co.2 L.112/2002) e non automaticamente qualificata come retribuzione da lavoro dipendente.
- L'attribuzione retroattiva di vantaggi fiscali e la tassazione di ex soci/eredi è illegittima se non dimostrato che essi abbiano materialmente o giuridicamente partecipato al meccanismo elusivo.
- La durata temporale di operazioni o prassi (anche molto lunga) non costituisce di per sé esimente: tuttavia rendere plausibile un accordo coordinato su molti anni richiede prove più forti e coerenti.
- In presenza di ragionevole incertezza interpretativa della materia (evoluzioni normative/giurisprudenziali), è possibile che il giudice compensi le spese processuali.
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