Sentenza del 15/12/2023 n. 1033 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Sanzioni e ne bis in idem
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per sanzioni amministrative IVA e IRAP (anni 2004-2005-2006). La ricorrente deduceva violazione del principio ne bis in idem (diritto europeo) e chiedeva la disapplicazione delle norme penali/amnistrative (D.Lgs. n.74/2000, D.Lgs. nn.471/1997 e 472/1997) invocando la preesistente condanna penale definitiva e sostenendo che l'iscrizione a ruolo rende la sanzione afflittiva e definitiva: non è lecito procedere esecutivamente dopo la condanna penale per lo stesso fatto.
La decisione
La Corte d'appello tributaria ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto corretta la valutazione che il giudicato penale non ha efficacia vincolante nel processo tributario (art. 654 c.p.p. e giurisprudenza di legittimità), che le eccezioni sollevate non attengono a vizi propri della cartella impugnabile in questa sede e che la fattispecie non configura identità sostanziale tra illecito amministrativo (art.13 D.Lgs. 471/1997) e reato fiscale (artt.10-bis, 10-ter D.Lgs.74/2000). Richiamando le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 37424/2013 e n. 37425/2013) ha ritenuto che il rapporto tra i due illeciti è di progressione e non di specialità, quindi non operava il principio di specialità ex art.19 comma 1 D.Lgs.74/2000 e neppure il divieto di bis in idem invocato. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese (liquidate in €2.000).
Norme richiamate
art. 654 c.p.p.
Il giudicato penale non ha efficacia vincolante nel processo tributario; le pronunce penali non impediscono autonomo accertamento tributario perché regole di prova e presunzioni differiscono.
art. 19, comma 1, D.Lgs. 74/2000
Applicazione negata: la Corte ha ritenuto che il rapporto tra illecito amministrativo e reato penale fosse di progressione e non di specialità, quindi non opera il principio di specialità previsto da tale norma.
art. 13, D.Lgs. 471/1997
Norma che sanziona l'illecito amministrativo tributario; la Corte ha ritenuto che gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo divergessero da quelli del reato, impedendo l'identità sostanziale.
art. 10-bis e art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000
Norme penali sul reato fiscale; la Corte ha valutato che tali fattispecie non coincidono pienamente con l'illecito amministrativo, in ragione di elementi costitutivi essenziali differenti.
Cass. SS.UU. n. 37424/2013 e n. 37425/2013
Giurisprudenza di legittimità che ha escluso la sostanziale identità tra illecito amministrativo (D.Lgs.471/1997) e reato fiscale (D.Lgs.74/2000) quando sussistono divergenze negli elementi costitutivi, qualificando il rapporto come di progressione e non di specialità.
Cass. nn. 10945/2005, 9109/2002, 8872/2007
Precedenti giurisprudenziali richiamati per confermare che il giudicato penale non vincola il giudice tributario e che sono ammissibili autonomi accertamenti tributari.
Massime di principio
- Il giudicato penale non impedisce di per sé l'avvio o la prosecuzione di un procedimento tributario: il processo tributario conserva autonomia valutativa, anche perché le regole di prova e le presunzioni possono essere diverse.
- Per invocare il ne bis in idem è necessario dimostrare l'identità sostanziale degli elementi costitutivi dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo; se tali elementi divergono (rapporto di progressione), il principio non opera.
- Le cartelle di pagamento possono essere impugnate solo per vizi propri dell'atto; questioni che non attengono a vizi formali o di notifica vanno sollevate nei riti e nelle forme appropriate (ad es. ricorsi avverso l'atto motivato o il ruolo), non semplicemente tramite opposizione alla cartella quando la doglianza è di merito sostanziale.
- Se si è già condannati in sede penale e si teme doppia sanzione, occorre verificare la corrispondenza degli elementi costitutivi tra i due procedimenti e, se necessario, proporre ricorsi nei termini e secondo le modalità previste per l'impugnazione dell'accertamento/ruolo; non è sufficiente richiamare genericamente il principio europeo del ne bis in idem.
- In fase processuale tributaria il giudice non è tenuto a confutare dettagliatamente ogni singola argomentazione delle parti; è sufficiente che indichi gli elementi decisivi e l'iter logico-giuridico che conduce alla decisione.
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