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Sentenza

Sentenza n. 853/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento della Prefettura di -OMISSIS- - Sportello Unico per l’Immigrazione, formatosi sull’istanza presentata dal ricorrente per ottenere il nulla osta per l’assunzione del lavoratore Masud Khan; nonché per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202502199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla conferma dell’efficacia di un nulla osta al lavoro subordinato già rilasciato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato il 4 dicembre 2023 una domanda di nulla osta al lavoro subordinato per l’assunzione nominativa di un lavoratore straniero. Il nulla osta era stato rilasciato il 19 maggio 2024, ma la sua efficacia era stata sospesa dall’art. 3 del d.l. n. 145 del 2024, in attesa delle verifiche dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sui requisiti e sulle procedure richiesti per i lavoratori provenienti da Stati caratterizzati da elevato rischio di documentazione contraffatta o di assenza dei presupposti di legge. Dopo che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva comunicato di avere emesso i propri pareri il 16 maggio 2025, il ricorrente diffidava l’Amministrazione, prima il 24 giugno 2025 e poi il 2 settembre 2025, chiedendo la definizione del procedimento. L’Amministrazione rimaneva inerte. Il ricorrente deduceva che la sospensione dell’efficacia del nulla osta non legittimava un’inerzia indefinita, che le verifiche erano state eseguite e che era decorso il termine per la conclusione del procedimento. L’Amministrazione sosteneva invece che il procedimento fosse legalmente sospeso fino all’esito delle verifiche e che, conseguentemente, non decorressero i termini dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha affermato che l’art. 2 della l. n. 241 del 1990 impone all’Amministrazione di concludere con un provvedimento espresso i procedimenti avviati su istanza, entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro trenta giorni. L’art. 3, comma 2, del d.l. n. 145 del 2024 sospende l’efficacia dei nulla osta già rilasciati, ma non consente di sospendere sine die le verifiche e la successiva decisione dello Sportello Unico per l’Immigrazione sulla conferma o meno del nulla osta. Per le operazioni di conferma deve applicarsi il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, decorrente dall’11 ottobre 2024, data di entrata in vigore del d.l. n. 145 del 2024. Decorso tale termine si è formato il silenzio-inadempimento. Il TAR ha quindi dichiarato illegittima l’inerzia e ordinato all’Amministrazione di completare le verifiche e adottare, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, un provvedimento espresso sul riconoscimento o meno dell’efficacia del nulla osta. In caso di mancata esecuzione, il ricorrente potrà chiedere la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso

    L’Amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il termine suppletivo di trenta giorni.

  • art. 3 d.l. 145/2024, convertito in l. 187/2024

    l’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati [...] è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l’immigrazione del positivo espletamento delle verifiche

    La sospensione dell’efficacia del nulla osta impone allo Sportello Unico di svolgere le verifiche e di decidere espressamente se confermare o meno il nulla osta; non legittima un’inerzia indefinita.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il termine di sessanta giorni previsto per il rilascio del nulla osta è stato ritenuto applicabile anche alle operazioni di verifica e conferma dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati.

  • art. 24-bis d.lgs. 286/1998

    La disposizione individua le verifiche sui requisiti e sulle procedure da effettuare tramite il rinvio operato dall’art. 3 del d.l. n. 145 del 2024.

  • art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999

    La disposizione è richiamata quale norma cui rinvia l’art. 24-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 per le verifiche relative al nulla osta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sospensione dell’efficacia di un nulla osta al lavoro subordinato già rilasciato, disposta dalla legge in attesa di verifiche amministrative, non sospende indefinitamente il dovere dell’Amministrazione di svolgere tali verifiche e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
  • Per la procedura di conferma dell’efficacia di un nulla osta al lavoro subordinato già rilasciato, il termine di sessanta giorni previsto per il rilascio del nulla osta dall’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 decorre dall’entrata in vigore della disciplina che ha imposto la sospensione e le verifiche.
  • La sospensione prevista per i procedimenti relativi al rilascio del visto di ingresso non si estende alle verifiche amministrative necessarie per la conferma del nulla osta, quando la disposizione normativa impone espressamente lo svolgimento di tali verifiche.
  • Decorso il termine per lo svolgimento delle verifiche e per la decisione sulla conferma del nulla osta, l’inerzia dello Sportello Unico per l’Immigrazione integra silenzio-inadempimento e può essere accertata con l’azione prevista per il silenzio della pubblica amministrazione.
  • In caso di accertamento del silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di completare le verifiche e adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato, con possibilità di successiva nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicitàOttemperanza e commissario ad acta

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