Sentenza n. 852/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento, dell’illegittimità del silenzio inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza presentata dal ricorrente del 10 ottobre 2025, in qualità di richiedente protezione internazionale, ai sensi del d.lgs. n. 142/2015; nonché dell’obbligo di provvedere e della fondatezza della pretesa sostanziale, relativamente all’accesso immediato alle misure di accoglienza, con condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso di applicazione immediata delle misure di accoglienza e nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza
Esito
La controversia
Il ricorrente, cittadino straniero entrato in Italia il 27 settembre 2025, aveva chiesto il 15 ottobre 2025 l’applicazione delle misure di accoglienza e aveva formalizzato la richiesta di protezione internazionale il 10 novembre 2025. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, dell’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso e della fondatezza della pretesa sostanziale all’immediata applicazione delle misure di accoglienza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato il provvedimento con cui la Prefettura competente aveva disposto l’applicazione delle misure di accoglienza in favore del ricorrente. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’ammissione del ricorrente al sistema delle misure di accoglienza, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., anche dopo l’avviso alle parti della possibile definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. Il Collegio non ha disposto la rifusione delle spese in favore del ricorrente, nonostante la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, poiché il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’Amministrazione soccombente era un’Amministrazione dello Stato; ha tuttavia liquidato il compenso del difensore del ricorrente secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, applicando il dimezzamento previsto per il processo amministrativo.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 133 d.P.R. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato
La regola del pagamento delle spese in favore dello Stato non è stata applicata quando la parte soccombente è un’Amministrazione dello Stato.
art. 82 d.P.R. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; natura dell’impegno professionale
La liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve tenere conto dei valori medi delle tariffe e della natura dell’impegno professionale.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo i compensi spettanti al difensore sono dimezzati.
art. 168 d.P.R. 115/2002
La liquidazione del compenso assume la forma di decreto collegiale di liquidazione.
art. 170 d.P.R. 115/2002
Il provvedimento di liquidazione del compenso è separatamente opponibile.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’Amministrazione adotta il provvedimento richiesto e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere alla decisione di merito sull’illegittimità del silenzio.
- La liquidazione delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato segue la disciplina dell’art. 133 d.P.R. 115/2002; tuttavia, quando la parte soccombente virtuale è un’Amministrazione dello Stato, non si dispone il pagamento delle spese in favore dello Stato secondo tale meccanismo.
- Nel processo amministrativo, il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è liquidato dal giudice considerando i valori medi delle tariffe professionali, la natura dell’impegno professionale e il dimezzamento previsto dall’art. 130 d.P.R. 115/2002.
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