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Sentenza

Sentenza n. 844/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso pubblico e atti relativi alla procedura comparativa per il rilascio di una concessione demaniale marittima turistico-ricreativa, inclusi la valutazione delle istanze concorrenti e i verbali della commissione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l’avviso pubblico relativo all’istanza di concessione demaniale marittima presentata dalla società controinteressata, la stessa istanza, alcune deliberazioni della Giunta comunale concernenti l’avvio del procedimento, le linee guida per la presentazione delle domande e il differimento della scadenza delle concessioni demaniali marittime, nonché, con motivi aggiunti, la determinazione comunale che ha approvato le risultanze della valutazione comparativa delle istanze concorrenti ai sensi dell’art. 37 del codice della navigazione e i verbali relativi alla verifica della documentazione amministrativa, al soccorso istruttorio e alla valutazione delle offerte. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

La ricorrente, con nota del 29 gennaio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti, chiedendo una pronuncia conforme e la compensazione delle spese. Il TAR ha quindi dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. Il Collegio ha compensato integralmente le spese e le competenze di giudizio, ravvisando giusti motivi anche in considerazione dell’assenza di contrarie deduzioni delle parti resistenti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice quale base normativa della pronuncia di improcedibilità.

  • art. 37 codice della navigazione

    Indicato negli atti impugnati quale disciplina della valutazione comparativa delle istanze concorrenti per il rilascio della concessione demaniale marittima.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara sopravvenuta la perdita dell’interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso, purché la sopravvenuta carenza di interesse riguardi la domanda ancora pendente.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può estendersi sia al ricorso introduttivo sia ai motivi aggiunti quando questi riguardano atti della medesima vicenda e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione dell’intero giudizio.
  • In presenza di giusti motivi, tra cui l’assenza di contrarie deduzioni delle parti resistenti, le spese e le competenze del giudizio possono essere integralmente compensate.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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