Sentenza n. 851/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza presentata dal ricorrente del 10 ottobre 2025, in qualità di richiedente protezione internazionale, ai sensi del d.lgs. n. 142/2015; nonché dell’obbligo di provvedere e della fondatezza della pretesa sostanziale, relativamente all’accesso immediato alle misure di accoglienza, con condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso di applicazione immediata delle misure di accoglienza e nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza presentata il 10 ottobre 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente, dopo avere formalizzato la richiesta di protezione internazionale il 5 settembre 2025, presentava il 10 ottobre 2025 un’istanza per l’applicazione delle misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale, dichiarando di versare in stato di indigenza. Deduceva l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso, della fondatezza della pretesa all’accesso immediato alle misure di accoglienza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio la Prefettura di Padova adottava un provvedimento con cui disponeva l’applicazione delle misure di accoglienza in favore del ricorrente. Il ricorrente chiedeva quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l’ammissione del ricorrente al sistema delle misure di accoglienza, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, fosse integralmente satisfattiva della pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Nulla è stato statuito sulle spese di lite. Il Collegio ha rilevato che, pur potendo operare il principio della soccombenza virtuale, l’eventuale condanna dell’Amministrazione statale alla rifusione delle spese in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato avrebbe dovuto comportare il pagamento in favore dello Stato; tale soluzione è esclusa dalla giurisprudenza quando la parte soccombente virtuale è un’Amministrazione dello Stato. È stato invece liquidato al difensore del ricorrente il compenso per l’attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato, nella misura indicata in dispositivo, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti; il TAR ha definito la controversia secondo tale modalità.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta adozione di un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa azionata comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
d.lgs. 142/2015
Costituisce la disciplina normativa richiamata per l’accesso dei richiedenti protezione internazionale alle misure di accoglienza.
art. 133 d.P.R. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato
Disciplina la destinazione allo Stato delle spese processuali dovute alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; il TAR ne ha escluso l’applicazione quando il soccombente è un’Amministrazione dello Stato.
art. 82 d.P.R. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; natura dell’impegno professionale
Rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese del difensore entro i valori medi delle tariffe, considerando la natura dell’impegno professionale.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Dimezza i compensi spettanti ai difensori per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.
artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a.
Fondano la qualificazione della liquidazione del compenso del difensore come decreto collegiale di liquidazione.
art. 168 d.P.R. 115/2002
Concorre a qualificare la statuizione di liquidazione del compenso come decreto collegiale di liquidazione.
art. 170 d.P.R. 115/2002
Rende separatamente opponibile la statuizione di liquidazione del compenso del difensore.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, nel corso del giudizio avverso il silenzio, di un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa sostanziale dedotta determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l’Amministrazione adotta il provvedimento richiesto dopo la proposizione del ricorso e soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, non occorre esaminare nel merito l’illegittimità originaria del silenzio né accertare la fondatezza della pretesa sostanziale.
- Nel processo amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere effettuata direttamente nella sentenza e assume la natura di decreto collegiale di liquidazione, separatamente opponibile.
- Nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la regola della rifusione delle spese in favore dello Stato non opera, secondo l’orientamento richiamato dal giudice, quando il soccombente virtuale è un’Amministrazione dello Stato.
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