Cassazione Civile, Ordinanza n. 28878/2021 del 19/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione l'IVA sui compensi percepiti da un medico dipendente del S.S.N., in regime di intramoenia, per prestazioni svolte quale consulente tecnico su incarico di uffici della Procura della Repubblica nell'anno d'imposta 2011. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la CTR ha ribaltato la decisione ritenendo che l'attività di consulenza tecnica in ambito penale costituisse pubblica funzione e che, poiché il contribuente risultava titolare di partita IVA per attività di studi medici e poliambulatori specialistici, dovesse presumersi lo svolgimento anche di altre attività professionali, con conseguente assoggettamento dei compensi a IVA. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 50 d.P.R. n. 917/1986, dell'art. 1 e ss. d.P.R. n. 633/1972 e di risoluzioni ministeriali, sostenendo che i compensi per consulenza tecnica penale resi da un medico dipendente del S.S.N. in intramoenia sono redditi assimilati a lavoro dipendente e non rilevano ai fini IVA; 2) nullità per ultrapetizione ex artt. 112 e 115 c.p.c., perché la CTR avrebbe fondato la decisione su fatti non contestati, onerando il contribuente di provare l'assenza di ulteriori prestazioni professionali diverse dalla consulenza penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente i due motivi: ha affermato che, secondo l'art. 50, comma 1, lett. f), TUIR e la prassi richiamata, la consulenza tecnica resa all'Autorità giudiziaria in ambito penale da un medico dipendente del S.S.N. è attività di pubblica funzione e i relativi compensi sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non soggetti a IVA, salvo che il soggetto svolga anche altre attività di lavoro autonomo o d'impresa; ha però ritenuto che la CTR avesse correttamente desunto, dalla titolarità della partita IVA per attività medica specialistica, lo svolgimento di ulteriori attività professionali, senza incorrere in ultrapetizione, poiché tale circostanza era già stata posta a base dell'accertamento. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c., osservando che il giudizio di legittimità non consente di rivalutare il merito delle prove. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato altresì dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 917/1986
"in precedenti documenti di prassi ..."; "compensi rientranti tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente"
I compensi per consulenza tecnica resa all'Autorità giudiziaria in ambito penale costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente, perché l'attività è esercizio di pubblica funzione; tuttavia perdono tale qualificazione se il percettore svolge anche attività di lavoro autonomo o di impresa, con possibili riflessi anche ai fini IVA.
Richiamato dal ricorrente come normativa IVA; la Corte ribadisce che l'attività di consulenza tecnica penale non è di per sé idonea a integrare il presupposto soggettivo IVA, salvo concorso con altre attività autonome o d'impresa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per dedotta nullità della sentenza per ultrapetizione.
Richiamato per il divieto di ultrapetizione; la Corte esclude che la CTR abbia pronunciato su un tema estraneo alla domanda o all'accertamento.
Non consente in cassazione di censurare il mero apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
Indicato come base del procedimento camerale non partecipato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il parametro di calcolo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le prestazioni di consulenza tecnica rese all'Autorità giudiziaria in sede penale da un soggetto che esercita una pubblica funzione sono, di regola, trattate come redditi assimilati al lavoro dipendente e non determinano automaticamente il presupposto IVA.
- L'esclusione dall'IVA per compensi derivanti da pubblica funzione opera solo in assenza di ulteriori attività di lavoro autonomo o d'impresa svolte dal percettore; la verifica può essere fondata anche su elementi documentali come la titolarità di una partita IVA coerente con attività professionali diverse.
- Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice si limita a valorizzare una circostanza già posta dall'Ufficio a base dell'accertamento e della pretesa fiscale.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o sostituire l'apprezzamento di merito del giudice di appello con una diversa lettura del materiale probatorio.
- La titolarità della partita IVA può costituire elemento indiziario idoneo, nel complessivo ragionamento decisorio, a supportare la conclusione circa lo svolgimento di attività professionali ulteriori rispetto a quella qualificata come pubblica funzione.
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