Cassazione Civile, Ordinanza n. 21543/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio di società di persone, quale effetto dell'imputazione per trasparenza dei maggiori redditi accertati in capo alla società per l'anno 1992, con conseguente recupero di maggiori imposte dirette e applicazione di sanzione per dichiarazione infedele ai sensi della normativa allora vigente. Dopo un iniziale contenzioso relativo anche alla società e all'altro socio, il giudizio qui esaminato riguarda l'impugnazione, da parte dell'Agenzia, della sentenza della CTR Veneto che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. L'Ufficio lamenta, con il primo motivo, la violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ritenuto l'appello privo di specificità nonostante esso contenesse, secondo il ricorrente, puntuali censure alla decisione di primo grado; con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 46 d.P.R. 600/1973, sostenendo che il socio che ometta nella propria dichiarazione i maggiori redditi imputati per trasparenza incorre nella sanzione per infedele dichiarazione. Il resistente resta intimato e non svolge difese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che nel processo tributario l'onere di specificità dell'appello è attenuato e che è sufficiente una critica chiara e comprensibile della decisione di primo grado, anche mediante riproposizione delle ragioni già dedotte. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la CTR aveva definito il gravame come inammissibile per difetto di specificità; ogni ulteriore motivazione sul merito, compresa quella relativa alla sanzione per infedele dichiarazione, era quindi resa ad abundantiam e non poteva essere utilmente censurata. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
i maggiori redditi della società di persone sono imputati ai soci per trasparenza
nel testo ratione temporis vigente veniva richiamato quale base della sanzione per dichiarazione infedele del socio
l'onere di specificità dei motivi di appello nel processo tributario è semplificato e può dirsi assolto anche mediante riproposizione chiara delle ragioni di censura
era stato evocato nel precedente giudizio di legittimità per omessa pronuncia del giudice di merito
richiamato come parametro non direttamente applicabile, essendo l'art. 53 d.lgs. 546/1992 norma speciale nel processo tributario
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è soggetto a un requisito di specificità attenuato: è sufficiente che l'atto consenta di comprendere le ragioni della richiesta di riforma, anche se l'appellante si limita a ribadire o riproporre le difese già svolte in primo grado.
- L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità comporta che il giudice si spoglia della potestas iudicandi sul merito; ogni ulteriore valutazione di merito svolta nella motivazione resta priva di autonoma efficacia decisoria e non può essere oggetto di censura utile se resa ad abundantiam.
- Nel caso di società di persone, l'accertamento dei maggiori redditi societari produce effetti imputativi ai soci per trasparenza; tuttavia, la decisione qui esaminata non si pronuncia nel merito sulla sanzionabilità del socio, poiché il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per la struttura della pronuncia impugnata.
- Quando una questione di rito definisce il giudizio di appello, il ricorrente in cassazione deve colpire la ratio decidendi effettivamente decisiva; non è sufficiente contestare passaggi motivazionali meramente ulteriori o eccedenti rispetto al dispositivo.
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