Cassazione Civile, Sentenza n. 28388/2020 del 14/12/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Rete Ferroviaria Italiana impugnava la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria avanzata da Gruppo Cosiac. RFI sosteneva che la pretesa di Cosiac era riconducibile a provvedimenti e poteri pubblicistici (quindi di competenza del giudice amministrativo) e che, inoltre, sussistevano giudicati pregressi che avevano già accertato l'estinzione della convenzione del 1984 e la natura di mero interesse legittimo della posizione di Cosiac, con conseguente efficacia esterna (res judicata) che avrebbe dovuto escludere la giurisdizione ordinaria. Denunciava violazione di norme processuali (art. 37 c.p.c. in combinato con art. 7, comma 4, d.lgs. n. 104/2010 e altre disposizioni) e chiedeva la cassazione della sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di RFI. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto la controversia di competenza del giudice ordinario perché la domanda di Cosiac, pur evocando comportamenti dell'amministrazione, è fondata essenzialmente sulla violazione di obblighi di natura contrattuale o “normativa” della convenzione del 1984 (esecuzione del rapporto, doveri di correttezza e buona fede, affidamento), e quindi rientra nella giurisdizione civile. Ha inoltre ritenuto che i precedenti provvedimenti citati da RFI (sentenze di merito e decisioni amministrative) non avevano efficacia di giudicato esterno sul punto della giurisdizione: per avere efficacia panprocessuale è necessario che una decisione di merito, divenuta irrevocabile, contenga un accertamento del merito tale da implicare anche la determinazione della giurisdizione; nel caso di specie i precedenti non avevano quel contenuto idoneo a precludere la contestazione della giurisdizione in un successivo giudizio. RFI è stata condannata alle spese di cassazione in favore di Gruppo Cosiac.
Norme richiamate
art. 7, comma 4, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Invocato da RFI per sostenere la giurisdizione amministrativa sulle domande correlate a comportamenti dell'amministrazione; la Corte ha però ritenuto che, nella fattispecie, la pretesa di Cosiac fosse riconducibile a obblighi contrattuali e quindi non esclusa dalla giurisdizione ordinaria
Richiamato da RFI in combinato con l'art. 7 d.lgs. 104/2010 per censurare la decisione di merito; la Corte ha valutato che non sussisteva violazione perché i precedenti giudicati non avevano efficacia esterna tale da determinare l'esclusione della giurisdizione ordinaria
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle doglianze sui giudicati esterni; la Corte ha esaminato la rilevanza degli accertamenti pregressi e ne ha escluso l'efficacia esterna sulla giurisdizione nel caso concreto
Citato dalla ricorrente in relazione alla formazione del giudicato e alla sua efficacia; la Corte ha precisato i limiti dell'efficacia inter o extra-processuale dei precedenti provvedimenti
Richiamati nei passaggi relativi alla rimessione della causa al giudice di merito da parte della Corte d'appello; la Corte ha confermato che la sentenza d'appello che riforma e rimette è impugnabile in Cassazione
Richiamato nelle discussioni sulla impugnabilità delle sentenze d'appello che rimettano la causa; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che consente la cassazione di tali decisioni
Invocato dalla controricorrente per eccepire inammissibilità; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e ha applicato i principi consolidati di interpretazione sull'impugnabilità della sentenza d'appello
Richiamato nel dibattito sulla revocazione per contrasto con il giudicato esterno; la Corte ha distinto i casi di omessa proposizione dell'eccezione dalla situazione in cui il giudice ha semplicemente omesso di considerarla
Norma procedurale richiamata per la presentazione di memorie successive; la Corte ha considerato le memorie delle parti nel quadro dell'esame dei motivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento
Massime di principio
- Per le controversie tra affidatario e stazione appaltante la giurisdizione è ordinaria quando la domanda è fondata sulla violazione di obblighi contrattuali o sulla lesione dell'affidamento derivante dall'esecuzione del rapporto (doveri di correttezza, buona fede, corretta esecuzione).
- Se la pretesa del privato riguarda l'esercizio di poteri autoritativi o atti amministrativi pubblicistici (provvedimenti), la giurisdizione può essere amministrativa; occorre valutare la natura sostanziale della domanda e non la mera formula processuale adottata.
- I precedenti giudicati (sia civili sia amministrativi) producono efficacia esterna sulla questione di giurisdizione solo se contengono, in decisione di merito divenuta definitiva, un accertamento sul merito che implichi anche la determinazione della giurisdizione: decisioni che si limitano a statuire in rito o ad accertare un mero interesse legittimo non sempre hanno efficacia panprocessuale.
- Nella difesa processuale conviene: a) chiarire sin dall'atto introduttivo la natura contrattuale o amministrativa della pretesa; b) sollevare subito e con precisione le eccezioni di giurisdizione e di giudicato, documentandone la rilevanza; c) se si invocano giudicati pregressi, dimostrare l'identità soggettiva e oggettiva e il contenuto decisorio idoneo a produrre effetti esterni.
- La qualificazione della domanda (contrattuale vs extracontrattuale/da illecito provvedimentale) dipende dal 'titolo' e dalla causa della pretesa: anche comportamenti amministrativi possono dar luogo a responsabilità in via contrattuale quando incidono sull'esecuzione o sulle aspettative derivanti da un rapporto negoziale.
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