Cassazione Civile, Sentenza n. 28383/2020 del 14/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la proclamazione degli eletti alle elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Savona, denunciando: (a) nullità delle consultazioni per presunta violazione degli artt. 3 e 11 della legge 12 luglio 2017, n. 113, per aver tenuto l'assemblea in due giorni/luoghi differenti con effetti sul termine per la presentazione delle candidature; (b) ineleggibilità di alcuni candidati eletti (Aschero, Cardone, Giaccardi, Randacio, Spotorno) e di alcuni non eletti, per aver già svolto due mandati consecutivi di durata superiore al biennio, in violazione degli artt. 3 e 17 della legge n. 113/2017 e dell'art. 1 del d.l. 11 gennaio 2019, n. 2. I ricorrenti chiesero annullamento delle operazioni elettorali e/o dichiarazione di ineleggibilità dei singoli.
La decisione
Il Consiglio Nazionale Forense, dopo avere sollevato questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata dalla Corte costituzionale, aveva accolto il reclamo annullando la proclamazione degli eletti limitatamente ai cinque avvocati sopra indicati e richiamando l'art. 16 della legge n. 113/2017 per il subentro del primo dei non eletti. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto un unico motivo relativo alla mancata regolazione delle spese da parte del CNF; i resistenti hanno proposto ricorso incidentale su più censure. La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per cessazione della materia del contendere, sopravvenuta dopo le dimissioni della maggioranza del Consiglio dell'Ordine e lo scioglimento con nomina del commissario; ha però ritenuto fondato il motivo principale circa l'applicabilità dell'art. 91 c.p.c. e la conseguente obbligazione del giudice a decidere sulle spese. Perciò la Corte ha condannato i controricorrenti (le parti resistenti virtualmente soccombenti) al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, liquidandole in misura indicata nel dispositivo (compensi e oneri specificati: es. Euro 5.000,00 per compensi più accessori per il primo grado ed Euro 4.000,00 per il grado successivo, oltre spese forfettarie e esborsi).
Norme richiamate
Legge 12 luglio 2017, n. 113
art. 3, comma terzo, secondo periodo; art. 16; art. 17
Il divieto del terzo mandato consecutivo è applicato con riferimento ai mandati che abbiano raggiunto la durata di due anni; la legge 113/2017 prevede il subentro del primo dei non eletti per qualsiasi causa di impedimento del consigliere, applicabile anche in caso di ineleggibilità dichiarata ex tunc
Decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2 (conv. legge 13 febbraio 2019, n. 12)
Richiamato nella contestazione di ineleggibilità; la Corte costituzionale ha comunque dichiarato infondata la questione di legittimità proposta dal CNF rispetto all'estensione del divieto ai mandati iniziati anteriormente
Legge n. 247 del 2012
art. 28, comma ottavo; art. 28, comma dodicesimo; art. 37
Art. 28 disciplina il reclamo contro i risultati elettorali e la decadenza del consiglio per dimissioni di maggioranza; art. 28, c.12 attribuisce a ciascun avvocato iscritto il diritto a proporre reclamo; art. 37 richiama l'applicazione, se necessario, delle norme del codice di procedura civile al procedimento davanti al CNF
Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
Norme storiche sul procedimento disciplinare/elettorale richiamate dalla legge n. 247/2012 e considerate compatibili, con ricorso alle regole di rito
Codice di procedura civile
art. 91; art. 100; art. 101; art. 102; art. 112; art. 378; art. 372
Art. 91 impone al giudice, con la sentenza che chiude il processo, di decidere anche sulle spese processuali secondo il criterio della soccombenza; le norme sul contraddittorio e sui limiti della decisione (art. 112 c.p.c.) sono applicate al procedimento davanti al CNF nei limiti previsti dalla legge
Costituzione della Repubblica Italiana
artt. 2, 3, 18, 48, 51, 118
Richiamate nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal CNF in relazione al divieto dei terzi mandati; la Corte costituzionale ha ritenuto infondate le censure
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma riferita alla condanna alle spese forfettarie in ipotesi di rigetto o inammissibilità originaria del ricorso di legittimità; la Corte ha chiarito che tale norma non si applica quando l'inammissibilità deriva da cessazione della materia del contendere sopravvenuta
Massime di principio
- Il reclamo contro le elezioni degli Ordini professionali è soggetto, per quanto compatibile, alle regole del processo civile: il giudice deve decidere anche sulle spese (art. 91 c.p.c.).
- Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere se, sopravvenuta la rinnovazione delle cariche (es. dimissioni della maggioranza e scioglimento), viene meno l'interesse alla decisione; tale evento può emergere anche in Cassazione.
- La domanda può essere limitata dai ricorrenti (es. solo all'ineleggibilità di singoli candidati); il giudice non può eccedere il petitum e deve decidere nei limiti di quanto dedotto.
- Se l'ineleggibilità di singoli eletti non determina la caduta di oltre la metà del consiglio, opera il meccanismo del subentro del primo dei non eletti (art. 16 legge 113/2017) e non è necessaria la rinnovazione integrale delle elezioni.
- Per essere inammissibile il reclamo per difetto d'interesse occorre che il rilievo sia sostanziale: contestare solo singoli candidati è legittimo e può avere effetti idonei a tutelare l'interesse dei ricorrenti.
- Il contraddittorio va instaurato nei confronti delle parti direttamente interessate all'oggetto della domanda; non sempre è necessaria la notificazione a tutti i partecipanti alla competizione, ma solo a coloro la cui posizione è direttamente messa in discussione.
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