Cassazione Civile, Sentenza n. 28387/2020 del 14/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Sondrio che aveva respinto le opposizioni agli atti esecutivi proposte avverso la procedura di vendita immobiliare promossa dalla curatela dei fallimenti (societario e dei soci). Le censure vertevano, tra l'altro, sulla illegittimità dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, sulla ritualità della vendita, sulla mancata notifica e sulle irregolarità delle trascrizioni nei registri immobiliari (sosteneva che il Conservatore avrebbe dovuto verificare la notificazione del decreto prima di trascriverlo) e che la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e dei pignoramenti non poteva avvenire prima che il decreto di trasferimento fosse divenuto definitivo o decorso il termine per proporre opposizioni ex art. 617 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso di Patrizia Gianoncelli. Ha ritenuto inammissibili o infondati i quindici motivi proposti e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese. Inoltre, su richiesta del Procuratore Generale, ha enunciato il principio di diritto (nella parte dispositiva e motivazione) secondo cui il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. trasferisce il diritto all'aggiudicatario libero dai gravami indicati (pignoramenti, ipoteche ecc.) e determina la contestuale estinzione di tali vincoli; il Conservatore (oggi Ufficio provinciale del territorio - Servizio di pubblicità immobiliare) è tenuto ad eseguire immediatamente la cancellazione delle relative trascrizioni/iscrizioni, indipendentemente dal decorso del termine per proporre opposizioni ex art. 617 c.p.c.. Resta salva la possibilità di decisioni successive (revoca o annullamento) rese dal giudice competente a seguito di opposizioni o giudizi di cognizione.
Norme richiamate
art. 586 c.p.c.
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione ... pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato ... ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie ... Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.
Il decreto di trasferimento, emesso dal giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione e il versamento del prezzo, produce immediatamente gli effetti propri: trasferimento del diritto all'aggiudicatario e ordine di cancellazione dei gravami che il Conservatore deve eseguire senza differimento.
art. 2878 c.c., n. 7
L'ipoteca si estingue: ... n. 7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.
Richiama l'estinzione dell'ipoteca in conseguenza della pronuncia che trasferisce il diritto e ordina la cancellazione, fornendo fondamento dottrinario e normativo all'immediata estinzione dei vincoli disposta dal decreto di trasferimento.
art. 2884 c.c.
La cancellazione deve essere eseguita dal Conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti.
La norma disciplina la cancellazione ordinata con provvedimento definitivo; la Corte interpreta che questa previsione non impedisce l'esecuzione immediata dell'ordine di cancellazione contenuto nel decreto di trasferimento dell'esecuzione, poiché tale decreto è atto definitivo nel contesto del processo esecutivo.
art. 617 c.p.c.
Stabilisce i termini per proporre opposizioni agli atti esecutivi; la Corte ha precisato che il decorso di tali termini non impedisce l'immediata esecuzione, da parte del Conservatore, dell'ordine di cancellazione contenuto nel decreto di trasferimento.
art. 2674 c.c.
Regola l'effetto verso i terzi delle trascrizioni e gli oneri di pubblicità; la Corte ha osservato che il Conservatore non è tenuto a verificare la notificazione del decreto per procedere alla trascrizione/cancellazione, dovendo eseguire l'ordine munito di formula esecutiva.
art. 591-bis c.p.c.
Norma che disciplina la delega al professionista per le operazioni di vendita; la Corte ha ricordato che il decreto di trasferimento è atto proprio del giudice dell'esecuzione e non può essere sostituito o delegato nella sua funzione essenziale.
art. 508 c.p.c.
Richiamato con riferimento alle ipotesi in cui obbligazioni assunte dall'aggiudicatario possano sopravvivere alla purgazione: alcune iscrizioni ipotecarie relative ad obbligazioni assunte dall'aggiudicatario non vengono cancellate se compatibili con l'art. 508.
art. 2929 c.c.
Norma richiamata in ordine alla tutela dell'acquirente affidatario della vendita giudiziaria e alla stabilità degli atti di vendita che va garantita per la tutela dell'affidamento dei terzi.
art. 187-bis disp. att. c.p.c.
Norma di coordinamento citata a sostegno della funzionalità e della stabilità dell'aggiudicazione e del trasferimento, quale istituto peculiare della vendita giudiziaria.
Massime di principio
- Il decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione trasferisce il diritto all'aggiudicatario libero dai gravami indicati e costituisce titolo per la cancellazione delle iscrizioni: il Conservatore deve eseguire la cancellazione immediatamente e senza subordinazioni.
- Il termine per proporre opposizioni (art. 617 c.p.c.) non sospende automaticamente l'efficacia dell'ordine di cancellazione contenuto nel decreto di trasferimento; la mera pendenza di giudizi non paralizza l'esecuzione, salvo provvedimento di sospensione adottato dal giudice competente.
- La disciplina del processo esecutivo è differente da quella del giudizio di cognizione: gli atti del giudice dell'esecuzione sono definitivi nella loro efficacia procedimentale e producono immediatamente gli effetti specifici voluti dall'ordinamento per rendere efficace l'esecuzione.
- Il Conservatore non ha poteri di sindacare la validità intrinseca del decreto dell'autorità giudiziaria e, salvo diversa previsione o ordine del giudice, non può richiedere attestazioni aggiuntive di "inoppugnabilità" prima di eseguire la cancellazione.
- I titolari di formalità anteriori al pignoramento trovano tutela nel processo esecutivo o nella procedura concorsuale (a seconda dei casi); la cancellazione delle formalità non priva tali creditori di strumenti di soddisfazione (es. collocamento nella ripartizione del ricavato, azioni nella procedura fallimentare).
- Se si ritiene che esista un vizio intrinseco del decreto di trasferimento o degli atti esecutivi, la via corretta è l'opposizione o l'azione in cognizione: fino alla pronuncia contraria, gli effetti del decreto si mantengono.
- Solo il giudice, non l'amministrazione titolare della pubblicità immobiliare, può sospendere o revocare l'efficacia del decreto mediante provvedimenti motivati; l'amministrazione esegue gli ordini del giudice nei limiti di legge.
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