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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28382/2020 del 14/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (magistrato)

La controversia

La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con sentenza depositata il 15 gennaio 2020, aveva inflitto la censura a un magistrato per l’illecito disciplinare previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006. Gli era stato contestato di avere abusato della propria qualità, nota ai responsabili di un consorzio con cui aveva avuto rapporti nell’esercizio dell’attività giurisdizionale, per procurare alla figlia una collaborazione retribuita, dapprima per traduzioni e poi con un inserimento più stabile nelle attività dell’ente. La retribuzione era stata corrisposta da un soggetto diverso dal consorzio e, in occasione di un convegno, la figlia era stata ospitata da un responsabile per evitare che emergesse il nome del padre. La Sezione disciplinare aveva riconosciuto che non risultava una richiesta attiva del magistrato, ma aveva ritenuto sufficiente la sua consapevolezza dei vantaggi, accompagnata da ripetute manifestazioni di apprezzamento e compiacimento, idonee a favorirne il mantenimento. Il magistrato ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con i primi due, esaminati congiuntamente, ha dedotto: la violazione del principio di legalità e tassatività dell’illecito disciplinare, sostenendo che la contestazione richiedeva un uso della qualità volto a conseguire il vantaggio e che la condotta successiva di accettazione o compiacimento non poteva sostituire l’assenza di una richiesta o di un intervento causale; la mancanza o illogicità della motivazione e il travisamento delle prove, poiché il rapporto sarebbe stato avviato autonomamente dalla figlia e non risultavano interventi del magistrato per ottenerlo, prolungarlo o migliorarne le condizioni, né la prova che egli avesse percepito l’assunzione come strumento per influenzare la sua attività. Con il terzo motivo ha denunciato l’omesso esame dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto, invocata dalla Procura generale e dalla difesa.

La decisione

La Corte ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, i primi due motivi e ha dichiarato assorbito il terzo, relativo alla scarsa rilevanza del fatto. Ha affermato che l’illecito disciplinare contestato richiede una condotta, anche implicita, del magistrato diretta a conseguire per sé o per altri un vantaggio ingiusto, e che il fine perseguito autonomamente dal terzo non supplisce alla mancanza di tale elemento. La successiva consapevolezza, non riprovazione o compiacenza per un rapporto di lavoro instaurato senza la partecipazione del magistrato non basta, da sola, a integrare la condotta tipica; occorrono riscontri specifici di un intervento volto a ottenere il vantaggio, a conservarlo scongiurando l’interruzione del rapporto o a conseguire condizioni migliorative. La Corte ha quindi cassato la decisione impugnata e rinviato alla Sezione disciplinare del CSM, in diversa composizione, perché verifichi, alla luce dei fatti complessivamente acquisiti e dei principi enunciati, se vi sia stata una condotta esplicita o implicita di abuso della qualità causalmente diretta alla realizzazione del vantaggio. Ha compensato le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 109/2006

    L’illecito disciplinare contestato, descritto nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, lett. a), richiede una condotta caratterizzata dall’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sè o per altri.

    La fattispecie richiede una condotta del magistrato, esplicita o implicita, diretta a conseguire un vantaggio ingiusto per sé o per altri. La mera iniziativa autonoma del terzo, anche se finalizzata a influenzare il magistrato, non integra l’elemento costitutivo in assenza di un intervento causalmente riconducibile al magistrato.

Massime di principio

  • L’illecito disciplinare consistente nell’abuso della qualità di magistrato per conseguire vantaggi ingiusti richiede una condotta attiva, esplicita o implicita, diretta al conseguimento del vantaggio; la sola iniziativa autonoma del terzo non può sostituire tale elemento costitutivo, anche quando il terzo agisca per influenzare il magistrato.
  • La consapevolezza e il successivo compiacimento per un vantaggio ottenuto da un terzo senza la partecipazione dell’incolpato non integrano, di per sé, l’abuso della qualità. Per configurare una condotta diretta a conservare il vantaggio o a migliorarne le condizioni occorrono elementi probatori specifici che attestino un intervento finalizzato a impedirne la cessazione o a ottenere un novum.
  • La finalità di tutelare la fiducia nell’imparzialità del magistrato orienta l’interpretazione dell’illecito, ma non consente di prescindere dalla prova della condotta tipica e del suo collegamento causale con il vantaggio ingiusto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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