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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28386/2020 del 14/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Procedimento disciplinare per avere ricevuto da una compagnia di assicurazione un indennizzo di Lire 315.000.000 e consegnato ai clienti Lire 200.000.000 (contestata appropriazione). Il procedimento disciplinare era stato sospeso per il parallelo procedimento penale, conclusosi con estinzione del reato per prescrizione; il COA di Marsala aveva irrogato sanzioni (radiazione per il padre; posizione della ricorrente in seguito definita con cancellazione dall'albo), il CNF ha rideterminato la sanzione in sospensione di 3 anni. La ricorrente ha impugnato davanti alla Cassazione su più motivi: nullità della deliberazione del COA per sottoscrizione da persone diverse da quelle che avevano deliberato; violazione del principio di immutabilità del giudice; decorso della prescrizione dell'illecito disciplinare; illegittima utilizzazione del giudicato penale (estinto per prescrizione) senza autonoma istruttoria disciplinare; omessa considerazione della mancanza del dolo specifico; mancata applicazione delle norme più favorevoli della legge n.247/2012 relative a prescrizione e ricusazione; sproporzione della sanzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo ed il terzo motivo di ricorso e ha assorbito gli altri. Sul primo motivo ha affermato che le decisioni dei Consigli dell'Ordine devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta in cui la deliberazione è stata assunta; la sottoscrizione da parte di soggetti diversi comporta nullità della deliberazione. Sul terzo motivo ha ritenuto che l'azione disciplinare relativa ai fatti contestati era prescritta (termine quinquennale ex art.51 r.d.l. n.1578/1933) già al momento dell'esercizio dell'azione penale, pertanto l'illecito disciplinare si è estinto per intervenuta prescrizione. In conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e ha dichiarato estinto per prescrizione l'illecito disciplinare; le spese sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (art. 51)

    la decisione del COA "deve contenere la esposizione dei fatti, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui è pronunziata e la sottoscrizione del Presidente e del segretario"

    Stabilisce il contenuto formale della decisione disciplinare; la Corte interpreta che la sottoscrizione deve essere apposta dal Presidente e dal Segretario che hanno partecipato alla seduta in cui la deliberazione è stata adottata, pena la nullità.

  • r.d. n. 37 del 1934 (art. 44 e art. 51)

    Richiamato in relazione alla disciplina del procedimento disciplinare e dei relativi termini e formalità; conferma l'esigenza di regolarità formale della deliberazione del COA.

  • legge n. 247 del 2012 (art. 65, comma 5; art. 56)

    Norme introdotte per la riforma ordinamentale forense che contengono disposizioni transitorie e disciplina della prescrizione più favorevole in alcuni casi. La Corte ha comunque ritenuto che nel caso concreto il termine quinquennale previsto dall'art.51 r.d.l. 1578/1933 era già decorso prima dell'esercizio dell'azione penale, rendendo irrilevante l'applicazione delle disposizioni più favorevoli successive.

  • regolamento CNF n. 2/2014 (art. 9)

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla ricusazione; la Corte ha però risolto la questione con base sulla nullità per sottoscrizione irregolare e sulla prescrizione, senza ritenere necessario un'applicazione diretta del regolamento nel senso evocato dalla ricorrente.

  • Codice di procedura civile (art. 360, nn. 3 e 4)

    Norme invocate come criteri di cassazione per violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte ha accolto alcuni motivi per violazione di norme sostanziali e procedurali.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 22516/2016, n. 10071/2011, n. 14985/2005, n. 4192/1978)

    Le Sezioni Unite hanno stabilito principi vincolanti: in particolare il principio che la sottoscrizione della decisione disciplinare deve essere di chi ha partecipato alla seduta (S.U. n.4192/1978 e S.U. n.22516/2016) e i criteri di decorrenza della prescrizione dell'azione disciplinare (S.U. n.10071/2011 e n.14985/2005). La Corte ha fatto esplicito richiamo e confermato tali principi.

  • Costituzione (art. 3, art. 24, art. 111)

    Articoli richiamati in ordine ai principi di uguaglianza, diritto di difesa e giusto processo; invocati dalla ricorrente come parametri di illegittimità procedurale ma la decisione è stata risolta su basi specifiche (nullità formale e prescrizione).

Massime di principio

  • Le decisioni disciplinari dei Consigli dell'Ordine devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario che hanno effettivamente partecipato alla seduta in cui è adottata la deliberazione; diversamente la deliberazione è nulla e deve essere rimessa al Consiglio per il rinnovo della deliberazione (salvo che non intervenga altro impedimento, come la prescrizione).
  • L'azione disciplinare ordinariamente si prescrive in cinque anni (art.51 r.d.l. 27/11/1933, n.1578). Quando il procedimento disciplinare è connesso a procedimento penale, la decorrenza della prescrizione può, in taluni casi, essere collegata al passaggio in giudicato della sentenza penale, ma solo se al momento dell'esercizio dell'azione penale il termine non era già maturato.
  • Se al momento dell'esercizio dell'azione penale il termine prescrizionale disciplinare è già decorso, l'azione disciplinare è estinta per prescrizione: in tal caso la declaratoria di nullità formale della deliberazione (es. per sottoscrizione irregolare) non comporta automaticamente un rinvio utile, perché l'azione non è più esercitabile.
  • L'estinzione del reato nel procedimento penale per prescrizione non preclude la possibilità di un giudizio disciplinare autonomo, ma non impedisce l'applicazione delle regole prescrizionali a tutela dell'interessato; va sempre verificata la decorrenza dei termini prima di chiedere o disporre nuovi approfondimenti istruttori.
  • In casi analoghi è fondamentale ricostruire con precisione le date rilevanti: data del fatto contestato, data dell'incasso o cessazione della condotta, data di formulazione dell'imputazione penale, data di avvio del procedimento disciplinare e data di eventuali delibere; queste determinano l'operatività o meno della prescrizione e l'applicabilità di norme transitorie più favorevoli.
  • Contestate formalità procedurali (es. sottoscrizioni, deposito) e questioni di prescrizione vanno eccepite tempestivamente e documentate con attenzione: esse possono portare all'annullamento definitivo del procedimento disciplinare o all'estinzione per prescrizione senza rinvio.

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