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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28441/2020 del 14/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (medici specializzati)

La controversia

Due medici specializzati hanno chiesto ai Ministeri competenti e all’Università il risarcimento del danno per la mancata attuazione delle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76, che prevedevano un’adeguata remunerazione per la frequenza dei corsi di specializzazione. Il Tribunale di Messina aveva rigettato le domande. La Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 791/2016, pubblicata il 19 dicembre 2016, aveva parzialmente riformato la decisione: esclusa la legittimazione passiva dell’Università, aveva riconosciuto a uno dei medici soltanto Euro 6.713,94 per l’anno accademico 1983/1984, ritenendo non provata la frequenza degli anni successivi; aveva rigettato la domanda dell’altro medico, ritenendo non provata la frequenza degli anni successivi al 1982/1983 e comunque non dovuto il risarcimento per quell’anno. I medici hanno proposto ricorso principale con tre motivi, esaminati congiuntamente: violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 342, 343, 345 e 346 c.p.c. Hanno contestato la valutazione sulla prova della frequenza per le annualità successive al primo anno, richiamando il riconoscimento, contenuto nella comparsa dell’Avvocatura dello Stato e rilevato anche dalla sentenza impugnata, che avevano frequentato i rispettivi corsi a partire dal 1982; hanno inoltre dedotto che il conseguimento dei titoli di specializzazione presupponeva la frequenza dei corsi per l’intera durata. I Ministeri e l’Università hanno proposto ricorso incidentale con due motivi: il primo sosteneva che al medico iscritto nel 1982 non spettasse alcun risarcimento; il secondo negava il diritto per il corso di Chirurgia oncologica, assumendo che non rientrasse tra quelli coperti dalle direttive.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale per quanto di ragione. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata prova della frequenza, perché le amministrazioni non avevano contestato che i medici avessero frequentato i corsi per tutti gli anni della rispettiva durata; inoltre, era logicamente contraddittorio ritenere pacifico il conseguimento del titolo, che presuppone la frequenza integrale, e insieme non provata tale frequenza. Non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto: il risarcimento è stato quindi riconosciuto per tre annualità al primo medico, fermo il mancato riconoscimento per l’anno accademico 1982/1983, non specificamente censurato, e per quattro annualità al secondo, nella misura di Euro 6.713,94 per annualità. Il primo motivo del ricorso incidentale è stato rigettato: secondo i principi richiamati dalla Corte, la remunerazione adeguata spetta per la formazione specialistica iniziata nel 1982 dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione, ma nel caso concreto il mancato riconoscimento per l’anno accademico 1982/1983 non era stato specificamente impugnato dal medico interessato. Il secondo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile perché la questione dell’inclusione o equivalenza del corso tra quelli coperti dalle direttive richiedeva accertamenti di fatto e le amministrazioni non avevano indicato specificamente in quali atti dei gradi di merito fosse stata sollevata e trattata. La Cassazione ha cassato la sentenza d’appello e deciso nel merito, condannando in solido i due Ministeri a pagare Euro 20.141,82 al primo medico ed Euro 26.855,76 al secondo, oltre interessi legali dalla domanda. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti, anche in considerazione delle incertezze interpretative e della mancata contestazione della statuizione che aveva escluso la legittimazione passiva dell’Università.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Risultano quindi fondate sia la censura di violazione del principio di non contestazione, sia quella di insanabile contraddittorietà logica della decisione: la prima, perchè effettivamente emerge dal contenuto degli atti difensivi delle parti richiamati nel ricorso che non vi era stata alcuna contestazione, da parte delle amministrazioni convenute, in ordine alla allegata frequenza dei corsi di specializzazione per tutti gli anni della rispettiva durata; la seconda, perchè è insanabilmente contraddittorio, sul piano logico, dare per pacifico il conseguimento del titolo (che richiede la frequenza integrale del corso) e allo stesso tempo ritenere non provata tale integrale frequenza.

    La Corte ha ritenuto che, in presenza del riconoscimento della frequenza da parte delle amministrazioni e del conseguimento pacifico del titolo, non fosse giustificato addossare ai medici l’onere di provare nuovamente la frequenza integrale del corso.

  • art. 115 c.p.c.

    Risultano quindi fondate sia la censura di violazione del principio di non contestazione, sia quella di insanabile contraddittorietà logica della decisione: la prima, perchè effettivamente emerge dal contenuto degli atti difensivi delle parti richiamati nel ricorso che non vi era stata alcuna contestazione, da parte delle amministrazioni convenute, in ordine alla allegata frequenza dei corsi di specializzazione per tutti gli anni della rispettiva durata; la seconda, perchè è insanabilmente contraddittorio, sul piano logico, dare per pacifico il conseguimento del titolo (che richiede la frequenza integrale del corso) e allo stesso tempo ritenere non provata tale integrale frequenza.

    La mancata contestazione specifica dei fatti allegati, risultante dagli atti difensivi, consente di considerarli non controversi; è contraddittorio negare la prova della frequenza integrale quando è pacifico il conseguimento del titolo che la presuppone.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    In esso viene richiamato specificamente, in conformità a quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il contenuto della originaria comparsa di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, nella parte in cui quest’ultima ha espressamente riconosciuto che gli attori avevano frequentato i rispettivi corsi di specializzazione a partire dall’anno 1982.

    La censura in cassazione è stata ritenuta sufficientemente specifica perché il ricorso riportava il contenuto rilevante dell’atto difensivo dal quale emergeva il riconoscimento della frequenza.

  • art. 2043 c.c.

    Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento.

    Il risarcimento per l’inadempimento dell’obbligo di assicurare una remunerazione adeguata copre la formazione specialistica svolta dal 1° gennaio 1983 fino al completamento del corso; per l’anno accademico 1982-1983 va limitato alla frazione successiva al termine di trasposizione del 31 dicembre 1982.

  • art. 342 c.p.c.

    per l’anno accademico 1982/1983 non gli spettava alcun risarcimento), oltre gli accessori, come determinati nella decisione impugnata (e cioè interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale).

    La statuizione di merito relativa all’esclusione del risarcimento per l’anno accademico 1982/1983 è rimasta ferma perché non specificamente censurata dal ricorrente interessato.

  • art. 343 c.p.c.

    per l’anno accademico 1982/1983 non gli spettava alcun risarcimento), oltre gli accessori, come determinati nella decisione impugnata (e cioè interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale).

    La Corte ha lasciato ferma la statuizione non oggetto di specifica impugnazione; il testo non enuncia una distinta interpretazione della disciplina dell’appello incidentale.

  • art. 345 c.p.c.

    per l’anno accademico 1982/1983 non gli spettava alcun risarcimento), oltre gli accessori, come determinati nella decisione impugnata (e cioè interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale).

    La statuizione sul mancato risarcimento per l’anno accademico 1982/1983 è rimasta incontestata in cassazione; la sentenza non ricava una distinta regola sull’art. 345 c.p.c.

  • art. 346 c.p.c.

    per l’anno accademico 1982/1983 non gli spettava alcun risarcimento), oltre gli accessori, come determinati nella decisione impugnata (e cioè interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale).

    La Corte ha considerato non devoluta la specifica statuizione sul mancato risarcimento dell’annualità 1982/1983, non essendo stata specificamente censurata; non formula un’ulteriore interpretazione dell’art. 346 c.p.c.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Poichè, come chiarito in premessa, l’individuazione dei corsi di specializzazione che rientrano tra quelli oggetto di necessaria remunerazione in quanto comuni a due o più stati membri, o comunque ad essi equivalenti, richiede lo svolgimento di accertamenti di fatto, tale questione non può essere posta per la prima volta in sede di legittimità.

    La questione dell’inclusione o equivalenza di un corso tra quelli soggetti a remunerazione non è una mera questione di diritto quando richiede accertamenti fattuali; non può pertanto essere introdotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso in esame è inammissibile.

    Il motivo incidentale relativo all’inclusione del corso di specializzazione nelle categorie coperte dalle direttive è inammissibile per difetto di specificità, non essendo indicati gli atti e i passaggi dei giudizi di merito in cui la questione sarebbe stata dedotta e decisa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Risultano quindi fondate sia la censura di violazione del principio di non contestazione, sia quella di insanabile contraddittorietà logica della decisione: la prima, perchè effettivamente emerge dal contenuto degli atti difensivi delle parti richiamati nel ricorso che non vi era stata alcuna contestazione, da parte delle amministrazioni convenute, in ordine alla allegata frequenza dei corsi di specializzazione per tutti gli anni della rispettiva durata; la seconda, perchè è insanabilmente contraddittorio, sul piano logico, dare per pacifico il conseguimento del titolo (che richiede la frequenza integrale del corso) e allo stesso tempo ritenere non provata tale integrale frequenza.

    La Corte ha accolto la censura sulla valutazione della frequenza alla luce della mancata contestazione e della contraddittorietà della motivazione; non ha formulato una massima autonoma sui limiti del vizio di omesso esame.

  • art. 2, paragrafo 1, lett. c), direttiva 75/363/CEE

    qualsiasi formazione… come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto

    La formazione specialistica iniziata nel 1982 e proseguita negli anni successivi deve essere remunerata adeguatamente, secondo i criteri e i limiti temporali precisati dalla Corte di giustizia e dalle Sezioni Unite.

  • art. 3, paragrafi 1 e 2, direttiva 75/363/CEE

    qualsiasi formazione… come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto

    Le disposizioni sulla formazione specialistica impongono una remunerazione adeguata per i corsi interessati, secondo il periodo di formazione coperto dall’obbligo.

  • allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE

    qualsiasi formazione… come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto

    L’allegato individua l’obbligo di remunerazione adeguata della formazione specialistica iniziata nel 1982 e proseguita fino al 1990, con corresponsione limitata, per il primo anno, al periodo dal 1° gennaio 1983.

  • direttiva 82/76/CEE

    il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento.

    Il mancato recepimento della direttiva dà diritto al risarcimento per la mancata remunerazione adeguata dei corsi specialistici negli anni coperti, compresa la sola parte dell’anno accademico 1982-1983 successiva al 31 dicembre 1982.

  • direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE

    il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento.

    Le direttive richiamate, come riassunte e modificate dalla direttiva 82/76/CEE, fondano il diritto al risarcimento per la mancata remunerazione adeguata durante la formazione specialistica nei periodi indicati.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento.

    La Corte richiama la regola risarcitoria conseguente all’inadempimento degli obblighi derivanti dalle direttive europee; il passaggio non sviluppa un’autonoma interpretazione dell’art. 117, comma 1, Cost.

Massime di principio

  • Il fatto allegato che non sia stato specificamente contestato dalla controparte, come risulta dagli atti difensivi, può essere considerato non controverso; non è coerente ritenere non provata la frequenza integrale di un corso quando è pacifico il conseguimento del titolo che la presuppone.
  • La formazione medica specialistica iniziata nel 1982 e proseguita successivamente deve essere remunerata adeguatamente dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione; per l’anno accademico 1982-1983 il risarcimento è commisurato alla sola frazione successiva al 31 dicembre 1982.
  • La contestazione in cassazione dell’inclusione o equivalenza di un corso specialistico rispetto a quelli oggetto dell’obbligo europeo di remunerazione richiede l’indicazione specifica di dove e come la questione sia stata introdotta e trattata nei gradi di merito, poiché essa comporta accertamenti di fatto e non è una mera questione di diritto.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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