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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34249/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite riguarda l'impugnazione del diniego di rimborso dell'imposta di registro versata per la registrazione del decreto di omologazione di un concordato fallimentare con terzo assuntore ex art. 124 del r.d. fall. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo che tale omologazione dovesse essere assoggettata a imposta di registro in misura fissa perché equiparabile al concordato fallimentare con cessione dei beni. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, per avere la CTR erroneamente assimilato il concordato con terzo assuntore al concordato con cessione dei beni, negando gli effetti traslativi dell'omologa; (2) in subordine, violazione dell'art. 21 del medesimo d.P.R., per avere la CTR ritenuto che, qualora si applicasse un'imposta proporzionale, la base imponibile dovesse essere commisurata al passivo fallimentare anziché all'attivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che il decreto di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore ha effetti immediatamente traslativi e va tassato in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986; tuttavia, nel caso concreto, non si computa nella base imponibile il contestuale accollo dei debiti, perché l'accollo di debiti e oneri collegato e contestuale ad altre disposizioni non è soggetto a imposta ai sensi dell'art. 21, comma 3, del medesimo testo unico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel concordato fallimentare con terzo assuntore, l'omologazione produce effetti immediatamente traslativi e, ai fini dell'imposta di registro, va attratta alla disciplina degli atti traslativi prevista dalla tariffa, non alla generica categoria degli atti di omologazione.
  • Quando il trasferimento dell'attivo fallimentare è collegato e contestuale all'accollo delle passività, l'accollo non costituisce componente autonomamente imponibile se rientra nella previsione dell'art. 21, comma 3, del TUR.
  • La base imponibile dell'imposta di registro, nelle fattispecie di trasferimento di beni o diritti, va commisurata al valore dell'attivo trasferito e non al passivo accollato, salvo una diversa disciplina espressa.
  • Non è corretto assimilare, sul piano fiscale, il concordato fallimentare con terzo assuntore al concordato con cessione dei beni, poiché il primo realizza un effetto traslativo immediato mentre il secondo si risolve in un mandato a gestire e liquidare senza trasferimento automatico dei beni con l'omologa.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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