Cassazione Civile, Ordinanza n. 34249/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite riguarda l'impugnazione del diniego di rimborso dell'imposta di registro versata per la registrazione del decreto di omologazione di un concordato fallimentare con terzo assuntore ex art. 124 del r.d. fall. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo che tale omologazione dovesse essere assoggettata a imposta di registro in misura fissa perché equiparabile al concordato fallimentare con cessione dei beni. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, per avere la CTR erroneamente assimilato il concordato con terzo assuntore al concordato con cessione dei beni, negando gli effetti traslativi dell'omologa; (2) in subordine, violazione dell'art. 21 del medesimo d.P.R., per avere la CTR ritenuto che, qualora si applicasse un'imposta proporzionale, la base imponibile dovesse essere commisurata al passivo fallimentare anziché all'attivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che il decreto di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore ha effetti immediatamente traslativi e va tassato in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986; tuttavia, nel caso concreto, non si computa nella base imponibile il contestuale accollo dei debiti, perché l'accollo di debiti e oneri collegato e contestuale ad altre disposizioni non è soggetto a imposta ai sensi dell'art. 21, comma 3, del medesimo testo unico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 124 r.d. 16 marzo 1942 n. 267
Il concordato fallimentare con terzo assuntore costituisce la fattispecie concreta oggetto della controversia; l'omologazione produce gli effetti previsti dalla legge.
art. 8, lett. a), tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
L'omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore deve essere tassata in misura proporzionale per gli effetti immediatamente traslativi del provvedimento.
art. 8, lett. g), tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
Il richiamo generico agli atti di omologazione non prevale sulla disciplina specifica dell'atto con effetti traslativi.
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
La qualificazione fiscale deve guardare agli effetti dell'atto, non al solo titolo, secondo il testo applicabile ratione temporis richiamato in sentenza.
art. 21, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
La regola della tassazione della sola disposizione più onerosa è stata evocata dall'amministrazione, ma non è stata ritenuta applicabile nel caso di accollo collegato e contestuale.
art. 21, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
"Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni"
L'accollo dei debiti fallimentari collegato e contestuale al trasferimento dei beni non è autonomamente imponibile.
Richiamato per analogia con il principio dell'accollo cumulativo ex lege e per la distinzione tra accollo e trasferimento dei beni.
art. 43, comma 1, lett. e), e comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la base imponibile dovesse essere calcolata sul valore delle passività accollate, tesi non accolta.
art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
Richiamato nella ricostruzione della disciplina delle cessioni di crediti, ove rilevino ai fini della tassazione proporzionale.
art. 49 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
Richiamato nella circolare menzionata per la tassazione delle cessioni di crediti verso l'Erario.
art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
Era la disposizione invocata dall'amministrazione per gli atti aventi a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, ma la Corte ha escluso che consentisse di tassare anche l'accollo dei debiti collegato all'omologa.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 23, comma 9, d.L. 28 ottobre 2020 n. 137
Richiamato per la modalità di trattazione camerale da remoto.
art. 1, comma 87, L. 27 dicembre 2017 n. 205
Citato nel testo della sentenza in relazione alle modifiche dell'art. 20 del TUR.
art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018 n. 145
Citato nel testo della sentenza in relazione alle modifiche dell'art. 20 del TUR.
Massime di principio
- Nel concordato fallimentare con terzo assuntore, l'omologazione produce effetti immediatamente traslativi e, ai fini dell'imposta di registro, va attratta alla disciplina degli atti traslativi prevista dalla tariffa, non alla generica categoria degli atti di omologazione.
- Quando il trasferimento dell'attivo fallimentare è collegato e contestuale all'accollo delle passività, l'accollo non costituisce componente autonomamente imponibile se rientra nella previsione dell'art. 21, comma 3, del TUR.
- La base imponibile dell'imposta di registro, nelle fattispecie di trasferimento di beni o diritti, va commisurata al valore dell'attivo trasferito e non al passivo accollato, salvo una diversa disciplina espressa.
- Non è corretto assimilare, sul piano fiscale, il concordato fallimentare con terzo assuntore al concordato con cessione dei beni, poiché il primo realizza un effetto traslativo immediato mentre il secondo si risolve in un mandato a gestire e liquidare senza trasferimento automatico dei beni con l'omologa.
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