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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31826/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare, proposte in relazione a una pena di un anno e due mesi di reclusione inflitta per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002. Il diniego dell'affidamento in prova è stato fondato sulla natura del reato in esecuzione, sulla reiterazione di condotte illecite, sulla pluralità di procedimenti definiti e pendenti, sulla commissione di reati dopo l'espiazione di una precedente pena, sulle recenti segnalazioni dell'autorità di pubblica sicurezza e sull'assenza di elementi indicativi di una positiva evoluzione della personalità. La detenzione domiciliare è stata ritenuta inidonea a fronteggiare il pericolo di recidiva, anche in ragione di due episodi di evasione contestati nel 2024. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge per la mancata acquisizione delle relazioni dell'UEPE e delle forze dell'ordine, sostenendo che tale omissione fosse contraddittoria rispetto all'affermazione dell'assenza di condotte successive favorevoli. Con gli ulteriori motivi ha denunciato violazione degli artt. 47, 47-ter e 4-bis dell'ordinamento penitenziario, degli artt. 25 e 27 Cost. e vizio di motivazione, contestando l'utilizzazione di procedimenti penali pendenti, relativi alle evasioni del 2024, come fattori sostanzialmente ostativi in assenza di condanne irrevocabili. Ha inoltre dedotto la contraddittorietà tra il riconoscimento dell'assenza di cause ostative tipizzate e il rigetto delle misure, nonché l'asserita motivazione apparente e assertiva sulla rilevanza prognostica dei precedenti e delle pregresse violazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto legittimo il giudizio prognostico negativo del Tribunale di sorveglianza, fondato su un compendio conoscitivo già significativo e univoco, senza necessità di acquisire ulteriori relazioni dell'UEPE o delle forze dell'ordine. Ha chiarito che i procedimenti penali pendenti possono essere valutati nel procedimento di sorveglianza come elementi di fatto rilevanti per la prognosi, senza costituire automaticamente cause ostative o preclusioni legali, purché siano apprezzati nel quadro complessivo della personalità e del percorso rieducativo. Nel caso concreto, le evasioni contestate sono state considerate indicatori della persistente inaffidabilità e particolarmente significative rispetto alla capacità di rispettare le prescrizioni di una misura esterna. L'assenza di cause ostative ex art. 4-bis ord. pen. è stata ritenuta condizione di ammissibilità della valutazione, ma non prova della sussistenza dei presupposti sostanziali per l'accesso alle misure alternative.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    Norma relativa al reato per il quale era stata inflitta la pena in esecuzione; la sentenza non ne esamina in dettaglio gli elementi costitutivi.

  • art. 47 ord. pen.

    Disciplina dell'affidamento in prova ai servizi sociali, il cui accesso richiede una prognosi ragionevole di reinserimento sociale e di buon esito della misura.

  • art. 47-ter ord. pen.

    Disciplina della detenzione domiciliare, valutata in concreto rispetto all'idoneità a fronteggiare il pericolo di recidiva e alla capacità del condannato di rispettare le prescrizioni.

  • art. 4-bis ord. pen.

    L'assenza di cause ostative tipizzate consente la valutazione di merito, ma non determina automaticamente il riconoscimento della misura alternativa.

  • art. 25 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione al principio di legalità e tassatività delle preclusioni alle misure alternative; la Corte esclude che la valutazione prognostica di fatti pendenti costituisca introduzione di una nuova causa ostativa.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nell'ambito delle censure relative alla funzione rieducativa della pena e alla valutazione delle misure alternative.

  • art. 606, comma 1, lett. a), b), c) ed e), c.p.p.

    Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso entro i limiti necessari alla motivazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza, la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali non deriva da una presunzione generale di affidabilità, ma richiede elementi positivi idonei a fondare una ragionevole prognosi di reinserimento sociale e di buon esito della misura.
  • Ai fini della prognosi sull'affidamento in prova e sulle altre misure alternative possono essere valutati il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali, le informazioni di pubblica sicurezza e gli ulteriori dati disponibili sulla condotta e sull'evoluzione della personalità.
  • La mancata acquisizione della relazione dell'UEPE non determina violazione di legge quando il materiale già disponibile, per consistenza ed evidenza dimostrativa, consenta di escludere l'idoneità della misura e non richieda ulteriori approfondimenti.
  • I procedimenti penali pendenti possono essere considerati come elementi di fatto rilevanti per il giudizio prognostico nel procedimento di sorveglianza, anche prima della loro definizione irrevocabile, purché non siano trattati come cause automatiche di inammissibilità o di rigetto e siano valutati nel quadro complessivo della personalità e del percorso rieducativo.
  • L'assenza di cause ostative tipizzate dall'art. 4-bis ord. pen. rende possibile la valutazione di merito, ma non comporta il riconoscimento della misura alternativa, dovendosi comunque verificare in concreto la personalità del condannato, il pericolo di recidiva e la praticabilità del percorso esterno.
  • Le condotte di evasione possono assumere particolare rilievo nel giudizio sull'affidamento in prova e sulla detenzione domiciliare, poiché incidono direttamente sull'affidabilità del condannato nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità di esecuzione di una misura esterna.
  • In sede di legittimità non è consentita la mera richiesta di una diversa ponderazione del compendio istruttorio quando la motivazione del giudice di sorveglianza sia giuridicamente corretta, non apparente e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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