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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32308/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un’istanza di rimborso IRPEF proposta da un ex dirigente Enel, già aderente a un fondo pensione integrativo aziendale (PIA, poi Fondenel), che chiedeva la restituzione della differenza tra quanto trattenuto dal sostituto d’imposta sull’erogazione in capitale (aliquota 33,45%) e quanto, secondo il contribuente, sarebbe stato dovuto applicando l’aliquota del 12,5% prevista per i redditi di capitale sui rendimenti. A seguito di silenzio-rifiuto, il ricorso del contribuente era stato accolto nei gradi di merito; la Cassazione, con precedente sentenza di rinvio, aveva imposto di applicare il principio delle Sezioni Unite secondo cui la tassazione agevolata del 12,5% riguarda solo il c.d. rendimento netto derivante da effettivi investimenti sul mercato del capitale accantonato. Nel giudizio di rinvio, la CTR aveva nuovamente rigettato l’appello dell’Ufficio, valorizzando attestazioni Enel e relazione tecnica come prova del rendimento. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) motivazione apparente della sentenza regionale; 2) violazione del giudicato di rinvio e delle regole sull’onere della prova, perché la CTR avrebbe adottato una nozione di rendimento difforme da quella fissata dalla Cassazione e avrebbe omesso di verificare l’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato e di quantificare il solo rendimento assoggettabile all’aliquota del 12,5%.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la motivazione apparente perché la CTR aveva indicato gli elementi probatori posti a fondamento del convincimento. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudice di rinvio non si era attenuto ai principi di diritto già fissati: aveva considerato come rendimento una mera redditività contabile del patrimonio aziendale, senza verificare se vi fosse stato effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato nel fondo e senza accertare, in caso positivo, il quantum del rendimento effettivo. La Corte ha ribadito che, per i fondi previdenziali integrativi di vecchia iscrizione, la ritenuta del 12,5% si applica solo alle somme che costituiscono rendimento netto da effettivo investimento sul mercato, mentre sulla sorte capitale opera la tassazione separata. Ha inoltre precisato che l’onere di provare la quota di prestazione riconducibile a tale rendimento grava sul contribuente e non può essere assolto con certificazioni o relazioni prive di specifica indicazione dei criteri di calcolo. Accolto il ricorso, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l’originario ricorso del contribuente, compensando integralmente le spese dei giudizi di merito e del primo giudizio di legittimità, e ponendo le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente nei limiti indicati nel dispositivo riportato nel testo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di nullità per motivazione apparente o per violazione di legge processuale è scrutinabile come error in procedendo.

  • art. 384 c.p.c.

    In presenza di un quadro fattuale già completo, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare il fondamento della pretesa di rimborso grava sul contribuente che agisce come attore sostanziale.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario si applicano, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile richiamate dalla Corte.

  • art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato come base del diverso trattamento tributario invocato dal contribuente per i redditi di capitale.

  • artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Prevedono il regime di tassazione separata per la sorte capitale delle prestazioni in capitale dei fondi pensione integrativi nei casi considerati.

  • art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482

    La ritenuta del 12,5% si applica solo alle somme qualificabili come rendimento netto effettivamente derivante da investimenti sul mercato.

  • d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    La data di iscrizione al fondo rispetto all’entrata in vigore del decreto rileva per distinguere i regimi fiscali applicabili.

  • d.lgs. 17/2000

    Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata, senza distinzione tra capitale e rendimento.

Massime di principio

  • Nei giudizi di rinvio la sentenza del giudice di merito deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; l’adozione di una nozione giuridica diversa da quella imposta dal giudicato rescindente integra violazione di legge.
  • In tema di prestazioni in capitale di fondi pensione integrativi, la tassazione agevolata del 12,5% spetta soltanto alle somme qualificabili come rendimento netto, cioè derivanti da effettivi investimenti sul mercato del capitale accantonato; non basta una mera redditività contabile o matematica del patrimonio complessivo dell’ente.
  • L’accertamento del rendimento agevolabile richiede la verifica dell’an dell’investimento del capitale accantonato sul mercato e, solo successivamente, del quantum del rendimento effettivo imputabile a tale investimento.
  • Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto azionato, inclusa la specifica quota della prestazione ascrivibile a rendimento netto.
  • Certificazioni dell’ente erogatore o relazioni tecniche che non indichino i criteri di calcolo e non dimostrino l’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato non sono sufficienti a provare il diritto al rimborso dell’imposta applicata oltre misura.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione né di controllarne la coerenza logica.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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