Cassazione Civile, Ordinanza n. 08266/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità e dei gradi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di accertamento IVA e imposte sui redditi notificati a una società per operazioni ritenute oggettivamente e soggettivamente inesistenti, asseritamente connesse a un finanziamento agevolato. In conseguenza di tali avvisi, l'Ufficio emetteva atti di contestazione e poi atti di irrogazione di sanzioni nei confronti dei legali rappresentanti e soci, impugnati per vizi propri e derivati, deducendo l'illegittimità degli accertamenti presupposti. La CTP accoglieva il ricorso, valorizzando il previo annullamento degli avvisi di accertamento; la CGT di secondo grado confermava, ritenendo decisiva la documentazione prodotta e non contestata e sostenendo che il processo tributario sia documentale e che la documentazione prevalga su presunzioni e sospetti. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: primo, violazione degli artt. 39 D.Lgs. 546/1992, 295 c.p.c. e 2909 c.c., per avere il giudice di merito deciso nel merito invece di sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato delle cause sugli avvisi di accertamento, pregiudiziali rispetto alle sanzioni; secondo, violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 D.Lgs. 546/1992, per motivazione apparente e sostanzialmente riproduttiva di precedenti sentenze poi già cassate con rinvio; terzo, in via subordinata, violazione dell'art. 39 DPR 600/1973, dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbito il terzo, osservando che il giudice regionale avrebbe dovuto sospendere il processo per la pregiudizialità tra giudizio sulle sanzioni e giudizio sugli avvisi di accertamento, e che la sentenza impugnata era viziata anche perché fondata su una motivazione apparente, per derivazione dalle sentenze sugli atti presupposti già cassate.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 295 c.p.c. per sostenere la necessità della sospensione del processo pregiudicato in pendenza del giudizio sulla causa pregiudiziale.
in presenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra giudizio sulle sanzioni e giudizio sugli avvisi di accertamento, il processo pregiudicato deve essere sospeso e non deciso nel merito prima del giudicato della causa pregiudiziale.
richiamato per evidenziare che solo le sentenze definitive possono esplicare efficacia di giudicato esterno o riflessa.
richiamato per censurare la motivazione apparente della sentenza impugnata.
richiamato per sostenere che la sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente.
invocato in via subordinata quale norma sulla rettifica del reddito ai fini impositivi; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo è assorbito.
invocato in via subordinata in relazione alla deducibilità dei costi; motivo assorbito.
richiamato in via subordinata sul riparto dell'onere della prova; motivo assorbito.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, quando la legittimità di un atto sanzionatorio dipende logicamente dalla validità di un atto presupposto ancora sub iudice, il giudice del processo dipendente deve sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e non può definire la causa sulla base di una decisione non ancora definitiva.
- Il giudicato esterno o riflesso può essere valorizzato solo in presenza di una sentenza passata in giudicato; una decisione non definitiva della causa pregiudiziale non può essere assunta come base decisoria del giudizio pregiudicato.
- In materia tributaria, la motivazione della sentenza non può ridursi alla mera riproduzione di argomentazioni già cassate o a formule stereotipe: una decisione sorretta da motivazione solo apparente è censurabile in cassazione.
- Quando il motivo principale di ricorso viene accolto per ragioni processuali assorbenti, i motivi subordinati attinenti al merito restano assorbiti e non vengono esaminati.
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