Cassazione Penale, Sentenza n. 38948/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa a 1 anno, 3 mesi e 23 giorni di custodia cautelare in carcere. La Durante era stata arrestata il 26/02/2014 per reati connessi al traffico di stupefacenti e associazione di tipo mafioso; in appello la pena fu riformata ma la Cassazione (18/06/2019) annullò in parte la sentenza d'appello, derubricando alcune contestazioni (assoluzione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e riqualificazione di altra condotta da art. 416-bis a art. 418 c.p.). Dopo la revoca della custodia e il giudizio di rinvio con nuovo accertamento, risultò una pena definitiva inferiore al periodo di custodia, da cui la pretesa risarcitoria. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che la ricorrente avesse contribuito a causare la misura cautelare per condotte di collaborazione e ausilio a latitanti, configurando dolo o colpa grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto. La Corte ha stabilito che, quando la derubricazione del fatto in sede di merito avviene sulla base dei medesimi elementi fattuali disponibili al giudice della cautela (circostanza particolarmente chiara nei riti abbreviati 'secco'), la condizione ostativa del "aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave" non opera, perché la condotta dell'imputato è priva di efficienza causale rispetto all'adozione della misura. Pertanto va riesaminata la domanda di riparazione senza l'applicazione automatica dell'ostativa invocata dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
Originaria contestazione di associazione mafiosa poi parzialmente annullata dalla Cassazione e riconsiderata in diversa qualificazione; rilevante per valutare la gravità delle imputazioni alla base della misura cautelare
Riqualificazione di una condotta dalla più grave associazione mafiosa all'art. 418 (assistenza agli associati), fattore che ha inciso sulla non congruità della custodia rispetto ai limiti edittali
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Contestazione per traffico di sostanze stupefacenti confermata in parte; la valutazione della responsabilità rispetto a questo articolo ha contribuito a determinare la pena definitiva e il differenziale con la durata della custodia
Riferito nel capo di imputazione; attinenza alle circostanze processuali e al calcolo della pena complessiva
Norma sulla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha applicato il criterio che ammette riparazione in caso di ingiustizia 'formale' derivante da derubricazione del reato che escludeva la custodia
Riferimento alla illegittimità del provvedimento restrittivo; la derubricazione ex post costituisce violazione di tale articolo quando rende la custodia ingiusta
Condizioni per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte richiama la mancanza di tali condizioni come elemento dell'ingiustizia formale
Attenuante riconosciuta in sede di merito nel processo di rinvio, rilevante nel conteggio della pena definitiva
Circostanza aggravante presa in considerazione e compensata con l'attenuante per equivalenza ai fini del calcolo della pena
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., D'Ambrosio)
Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Principio che la condizione ostativa del 'aver dato o concorso a dare causa' non opera quando l'accertamento della insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura avviene sulla base dei medesimi elementi già trasmessi al giudice della cautela
Giurisprudenza di Sezione (es.: Bosio; Min. Econ.)
Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021 (Bosio); Sez. 4, n. 21342 del 19/04/2011
Precedenti che confermano la configurabilità del diritto alla riparazione quando la derubricazione ex post rende la custodia ingiusta e quando la revisione è fondata sui medesimi elementi istruttori
Massime di principio
- La derubricazione del reato in sede di merito che riduce il massimo edittale al punto da escludere la possibilità di applicare la custodia cautelare può determinare ingiustizia formale e diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p.
- La condizione ostativa del 'aver dato o concorso a dare causa alla custodia per dolo o colpa grave' non opera se la riqualificazione del fatto è avvenuta sulla base dei medesimi elementi fattuali disponibili al giudice che adottò la misura (nessuna efficienza causale della condotta dell'imputato).
- Nei riti abbreviati 'secco' la riqualificazione in sede di merito è normalmente fondata sugli stessi elementi istruttori, per cui le argomentazioni che invocano dolo o colpa grave come ostativo al risarcimento hanno probabilmente meno presa.
- Va sempre distinto tra ingiustizia sostanziale (accertata innocenza) e ingiustizia formale (illegittimità del provvedimento restrittivo): la seconda può dare luogo a riparazione anche senza assoluzione piena.
- Per escludere il diritto alla riparazione per dolo o colpa grave lo Stato deve dimostrare che la condotta del detenuto abbia avuto effettiva incidenza causale sull'adozione della misura, non basta la mera gravità delle imputazioni successivamente derubricate.
- In situazioni simili, difensore e giudice devono verificare se la riconsiderazione delle accuse sia basata su nuovi elementi o sui medesimi elementi già disponibili al momento della misura; la presenza dei medesimi elementi favorisce la richiesta di riparazione.
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