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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38785/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP per il reato di cessione di sostanza stupefacente (cocaina, circa 532 gr). La difesa deduceva: vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi (le intercettazioni sarebbero equivoche, non dimostrata la presenza del ricorrente all'incontro), illegittima valorizzazione del silenzio reso in interrogatorio, e mancata adeguata motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari e la possibilità di misure meno afflittive, anche alla luce del lungo decorso temporale tra il fatto e l'esecuzione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione sulla gravità indiziaria a carico di Di Palmo, confermando che le intercettazioni e la circostanza della sua presenza all'incontro potevano giustificare il giudizio di gravità indiziaria in sede cautelare. Tuttavia la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), ritenendo insufficiente la motivazione del Tribunale sul carattere attuale e concreto del pericolo: il Tribunale non ha collocato nel tempo gli elementi giustificativi né ha spiegato l'irrilevanza del lungo intervallo (quasi 3 anni) tra i fatti e l'esecuzione della misura, e ha fatto affidamento su elementi presuntivi (es. associazione) non contestati contro il ricorrente. La decisione è stata rinviata al Tribunale di Lecce in diversa composizione per nuovo esame. La pronuncia non ha disposto la liberazione immediata del ricorrente ma ha annullato l'ordinanza nelle parti indicate e ha mandato la pratica per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. e art. 110 cod. pen.

    Richiamate nella contestazione provvisoria per indicare un vincolo di continuazione e concorso; la Corte osserva che l'eventuale riferimento non invalida la cautela poiché in sede cautelare le contestazioni possono essere fluide e possono prospettarsi autonome condotte rilevanti.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale contestata relativa al traffico di stupefacenti; usata per inquadrare il fatto (cessione di cocaina) che ha formato oggetto della misura cautelare.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Indica le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione di reati). La Corte richiama che il Tribunale ha individuato il pericolo di reiterazione ma non ha adeguatamente dimostrato la sua attualità e concretezza.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari in casi particolari; la Corte chiarisce che, non operando tale presunzione nel caso di specie, il lungo intervallo temporale richiedeva una motivazione specifica sull'attualità del pericolo.

Massime di principio

  • La gravità indiziaria per la custodia cautelare può fondarsi anche su intercettazioni e sulla presenza dell'indagato in incontri riferiti a traffici di stupefacenti; l'interpretazione delle intercettazioni è apprezzamento di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se non vi è travisamento materiale.
  • Per disporre la custodia in carcere è necessario non solo dimostrare gravi indizi, ma anche l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione); tali esigenze devono essere esplicitamente motivate e collocate nel tempo.
  • Il decorso di un lungo lasso di tempo tra i fatti contestati e l'esecuzione della misura richiede una specifica motivazione che dimostri la persistenza del rischio di reiterazione; l'assenza di tale motivazione può rendere la misura ingiustificata.
  • I precedenti penali e i procedimenti pendenti sono elementi rilevanti ma non bastano da soli a giustificare la custodia cautelare se non collegati a un concreto e attuale rischio di commissione di altri reati.
  • L'esercizio della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia non può essere utilizzato come prova negativa di pericolosità o pericolosità di reiterazione, salvo che la motivazione lo ponga solo come elemento accessorio (argumentum ad abundantiam) e non come base decisiva.
  • Se la valutazione delle esigenze cautelari risulta viziata, la Cassazione può annullare l'ordinanza limitatamente a quel profilo e rinviare per nuovo esame senza disporre automaticamente la liberazione immediata.

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