Cassazione Penale, Sentenza n. 38871/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Forlone ha impugnato la conferma in appello della condanna (pronunciata con giudizio abbreviato) per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.). Ha dedotto travisamento della prova e vizio di motivazione, sostenendo che non sussistesse un accordo stabile tipico dell'associazione, che le prove (intercettazioni, tabulati, GPS) fossero state interpretate erroneamente e che la merce fosse stata ricevuta solo in poche occasioni (incompatibile con un ruolo stabile). Ha altresì censurato la contestazione contestando l'asserita incompatibilità tra la partecipazione all'associazione e la responsabilità per ricettazione (richiamando la clausola di esclusione di cui all'art. 648 c.p.) e ha invocato la rilevanza delle autofatture emesse per la merce per dimostrarne la lecita provenienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo principale (travisamento della prova) fosse proposto in termini generici e non indicasse con precisione la decisività degli atti o dei dati processuali ritenuti travisati, ed ha richiamato il principio della "doppia conforme" che limita l'ammissibilità di tali censure in Cassazione. Sulle questioni di merito la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito: i contatti telefonici, i tracciati GPS e gli elementi descritti nelle sentenze costituiscono un quadro coerente e convergente che giustifica l'attribuzione a Forlone del ruolo di ricevente/occultatore della refurtiva, rendendo compatibile la sua imputazione sia per associazione per delinquere sia per ricettazione. È stata esclusa l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.; dichiarata l'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma equitativamente fissata (sentenza troncata nel testo per l'importo).
Norme richiamate
La Corte interpreta il reato come fondato su un accordo stabile e organizzato funzionale alla commissione di plurimi delitti contro il patrimonio; la stabilità e la ripartizione dei compiti (individuazione bersagli, furto, reimmissione sul mercato) sono elementi distintivi rispetto al mero concorso di persone.
Richiamata dalla difesa per lamentare una presunta incompatibilità fra partecipazione all'associazione e ricettazione; la Corte però ritiene che, nella ricostruzione di merito (Forlone come ricevente/occultatore), non sussista contraddizione tra l'imputazione associativa e la ricettazione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa: per il reato associativo per la sua natura permanente e per la ricettazione per la pena massima edittale prevista.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Applicato il principio che rende inammissibile in Cassazione il motivo di travisamento della prova proposto per la prima volta se non è adeguatamente specificato; tuttavia la giurisprudenza ammette eccezioni in caso di "doppia conforme" quando il travisamento è macroscopico.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato solo per annotare che la difesa aveva formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi della norma.
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata rispetto alle regole per l'eventuale esonero dalla condanna alle spese: la Corte ha fissato equitativamente la somma da versare non avendo riscontrato colpa nella determinazione del motivo di inammissibilità.
Principio giurisprudenziale "doppia conforme" (Corte di Cassazione)
Quando sentenza di primo grado e di appello si conformano strettamente, la Corte di Cassazione limita la sindacabilità di nuove censure sul travisamento della prova, salvo che il travisamento sia di palese e manifesta evidenza e sia stata adeguatamente dimostrata la sua decisività.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi basati sul "travisamento della prova" devono indicare con precisione quale atto o elemento probatorio sarebbe stato travisato e dimostrare la sua decisività rispetto al dispositivo della sentenza; censure generiche sono inammissibili.
- La dottrina della "doppia conforme" limita la possibilità di sollevare per la prima volta in Cassazione contestazioni probatorie che non siano state devolute al giudice di appello, a meno che non si tratti di travisamenti manifesti e decisivi.
- La coesistenza di una imputazione per associazione per delinquere e per ricettazione non è automaticamente incompatibile: se il ruolo attribuito al soggetto nell'organizzazione è quello di ricevente, occultatore o ricettatore della merce sottratta, entrambe le figure possono convivere nella ricostruzione di merito.
- Elementi indiziari di tipo tecnico (tracciati GPS, tabulati telefonici, intercettazioni) possono, se valutati in modo unitario e convergente, fornire un quadro probatorio sufficiente per ritenere la partecipazione ad una struttura organizzata, anche in assenza di una prova unica e definitiva.
- La produzione di documentazione contabile o autofatture non esclude di per sé la responsabilità se, alla luce del contesto probatorio, tali documenti appaiono un espediente volto a simulare la liceità delle operazioni.
- Le criticità di merito relative a valutazioni alternative degli elementi probatori devono essere sollevate e sviluppate già in appello; soluzioni tardive in Cassazione rischiano l'inammissibilità.
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