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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38872/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza che aveva confermato la condanna per violazione della sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. 159/2011, comma 1) e per false dichiarazioni sulla propria identità (art. 496 c.p.). I motivi principali: 1) violazione dell'art. 178, lett. c) c.p.p. per mancata/omessa motivazione sulle conclusioni scritte della difesa inviate via PEC e non considerate; 2) violazione dell'art. 23 L. n.176/2020 (discipline emergenziali) per la notificazione tardiva alle difese delle conclusioni scritte del Procuratore generale, eccepita tempestivamente via PEC; 3) omessa motivazione sull'applicazione della recidiva; inoltre censure relative a possibile bis in idem, errata contestazione del comma 2 anziché comma 1 dell'art. 75 e richieste non valutate di applicazione dell'art. 131-bis c.p. e di riconoscimento della continuazione con fatti accertati in altro procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo: ha ritenuto nulla la tardiva comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale in violazione del regime emergenziale (art. 23-bis/23 L. n.176/2020) e dell'art. 178, lett. c) c.p.p., in quanto tale tardività incide sulle facoltà difensive. Avendo la Corte territoriale considerato espressamente quelle conclusioni, la Cassazione ha dichiarato la nullità, disposto la regressione del processo al momento della nullità ai sensi dell'art. 185, comma 3 c.p.p. e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari, previa regolarizzazione del contraddittorio cartolare. Per effetto di ciò, le ulteriori doglianze conseguenti (classificazione del reato ai sensi dell'art. 75, verifica della prescrizione, determinazione del trattamento sanzionatorio e valutazione della recidiva o dell'eventuale applicazione dell'art. 131-bis) sono state assorbite e dovranno essere riesaminate nel nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma sostanziale contestata come base della condotta di violazione della sorveglianza speciale; la Cassazione richiama la necessità di verificare in sede di rinvio la corretta qualificazione come contravvenzione e le conseguenze sulla prescrizione e sulla determinazione della pena.

  • art. 496 cod. pen.

    Reato contestato per le false dichiarazioni di identità rese ai Carabinieri; confermato come capo di imputazione oggetto del giudizio ma da riesaminare con il regresso processuale se necessario.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro per la nullità di ordine generale a regime intermedio: la violazione delle regole sul deposito e sulla comunicazione delle conclusioni scritte incide sulle facoltà difensive e può integrare nullità quando il Pubblico ministero depositi tardivamente.

  • art. 23 e art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Disciplina emergenziale sulle modalità e termini del contraddittorio cartolare durante la pandemia; la tardiva notifica delle conclusioni del Procuratore generale in violazione di tali norme è stata ritenuta idonea a determinare nullità rilevante ai fini del giusto svolgimento del processo.

  • art. 185, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la regressione del processo al momento della nullità rilevata, con conseguente annullamento della decisione e rinvio per nuovo giudizio previa regolarizzazione del contraddittorio cartolare.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma richiamata dalla difesa per modifiche sulla determinazione della pena; la Cassazione non si è pronunciata sul merito essendo intervenuta la nullità processuale, ma ha disposto che tali richieste siano esaminate nuovamente in sede di rinvio.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 2, n. 14854/2023; Sez. 5, n. 29852/2022)

    Precedenti citati per affermare che il deposito tardivo delle conclusioni del P.G., effettuato dopo il deposito delle conclusioni difensive o senza corretta comunicazione, integra una nullità che incide sulle garanzie difensive.

Massime di principio

  • La notificazione tardiva delle conclusioni scritte del Pubblico ministero, se avviene dopo il deposito delle conclusioni difensive e impedisce il regolare esercizio delle facoltà difensive, può integrare una nullità rilevante (art. 178, lett. c) c.p.p.) e portare alla regressione del processo (art. 185, comma 3).
  • La parte che subisce tale tardività deve eccepire tempestivamente la violazione (ad esempio tramite PEC) per preservare il vizio ai fini del riesame in cassazione.
  • Se la Corte territoriale ha effettivamente considerato le conclusioni tardive del P.G., il vizio processuale è ancora più grave e difficilmente sanabile, con probabilità di annullamento e rinvio.
  • Quando la nullità viene accolta, le questioni sostanziali successive (es. qualificazione del reato, prescrizione, recidiva, applicazione di istituti attenuanti come l'art. 131-bis) vengono assorbite e dovranno essere riconsiderate dal giudice del rinvio, che dovrà regolarizzare il contraddittorio cartolare.
  • In casi analoghi il giudice di merito deve evitare di pronunciarsi sulla base di documenti o conclusioni notificate tardivamente; la regolarità delle comunicazioni cartolari è essenziale per la validità del procedimento.

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