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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3973/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 04/06/2021 del Tribunale della Libertà di Roma che aveva rigettato la domanda di riesame del decreto del GIP del 25/02/2021, con cui era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili e immobili nella disponibilità della Coppola fino a euro 22.549.960,75, ritenuti profitto dei reati ascritti (artt. 8 e 10 d.lgs. n. 74/2000). La ricorrente deduce un unico motivo: errata applicazione degli artt. 321, commi 1,2 e 2-bis, e 275 c.p.p., vizi della motivazione per mancanza e manifesta illogicità, non considerazione del tempo tra acquisto dei beni e sequestro e della destinazione di uno degli immobili a abitazione principale; in memoria ha altresì contestato l'insussistenza del "periculum in mora".

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente rileva la disponibilità attuale del bene e non la data di acquisto; la confisca per equivalente richiede il collegamento tra reato e valore equivalente del profitto e non la prova di sproporzione tipica dell'art. 240-bis c.p.; la deduzione sulla destinazione di uno degli immobili ad abitazione principale non era stata proposta in sede di riesame; le norme che proteggono la "prima casa" nei confronti dell'agente della riscossione per debiti tributari non impediscono il sequestro/ confisca penale; le censure sul "fumus" e sul "periculum in mora" non erano scrutinabili in cassazione per violazione di legge, essendo il ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge e non per mera illogicità; l'ordinanza impugnata conteneva motivazione sufficiente. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p. (commi 1, 2, 2-bis)

    Norme sul giudizio cautelare reale: il Collegio ha ritenuto corretta l'applicazione ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, precisando che va valutata l'attuale disponibilità del bene e non la data di acquisto

  • art. 275 c.p.p.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del sequestro; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione di legge nella motivazione impugnata

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Disciplina della confisca per equivalente: interpretata come postante l'accertamento del collegamento tra il reato e il valore corrispondente al profitto, senza richiedere i criteri di sproporzione di cui all'art. 240-bis c.p.

  • art. 240-bis c.p.

    Rilevante solo nelle fattispecie di confisca in casi particolari (sproporzione tra disponibilità e reddito); non applicabile nella stessa maniera alla confisca per equivalente prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 74/2000

  • art. 76 d.P.R. n. 602/1973 (comma 1, lett. a e b)

    Norme sull'impignorabilità per debiti tributari e tutela della 'prima casa' rispetto all'Erario: la Corte ha chiarito che tali limiti operano solo nei confronti dell'Erario e non ostano alla confisca penale o al sequestro preventivo ad essa finalizzato

  • art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 21/6/2013 n.69 (conv. L. 98/2013)

    Richiamata come fonte della disciplina che limita talune azioni esecutive dell'agente della riscossione sulla 'prima casa'; la Corte ha precisato che tale disciplina non impedisce misure cautelari penali

  • art. 322-bis e art. 324 c.p.p.

    Richiamati in relazione alle ordinanze impugnate e ai limiti del ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia cautelare: il rimedio in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge

  • art. 325, comma 1 c.p.p.

    Interpretato nel senso che la nozione di "violazione di legge" ammissibile ai fini del ricorso per cassazione comprende la totale mancanza di motivazione o la motivazione meramente apparente, non la mera illogicità manifesta

  • art. 585, comma 4 c.p.p.

    Richiamato per escludere l'esame di motivi nuovi introdotti in memoria (come la contestazione del "periculum in mora"), considerati inammissibili

  • art. 616 c.p.p.

    Richiesto per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende a carico della ricorrente in caso di inammissibilità

  • art. 11, comma 1 d.lgs. n. 74/2000

    Citato nel confronto giurisprudenziale: riguarda il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; la Corte ha distinto le situazioni in cui la norma sulla 'prima casa' potrebbe essere invocata

Massime di principio

  • Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente conta la disponibilità attuale del bene, non la data di acquisto: beni acquistati anteriormente alla commissione del reato possono essere colpiti se attualmente nella disponibilità dell'indagato.
  • La protezione prevista per la 'prima casa' nei confronti dell'agente della riscossione (debiti tributari) non costituisce un ostacolo automatico al sequestro o alla confisca penale: le tutele fiscali non si estendono automaticamente ai procedimenti penali
  • La confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 richiede l'accertamento del collegamento tra reato e valore equivalente del profitto; non necessita l'accertamento di una sproporzione secondo i parametri dell'art. 240-bis c.p.
  • In Cassazione, avverso provvedimenti cautelari reali, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge: la mera censura di "illogicità manifesta" della motivazione non è sufficiente, salvo che sussista mancanza assoluta o motivazione meramente apparente
  • Motivi nuovi non esposti nei gradi precedenti (es. in sede di riesame) sono inammissibili in cassazione: è importante sollevare tempestivamente tutte le eccezioni rilevanti nelle fasi procedurali competenti
  • Le censure sulla sussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora" richiedono un sindacato che, in Cassazione, è limitato ai profili di legittimità; le valutazioni di merito circa gli indizi sono difficilmente rivedibili se la motivazione del giudice di merito è congrua
  • Se si intende tutelare la casa di abitazione dalla misura reale, occorre proporre espressamente tale eccezione già nei gradi previsti (es. riesame) e documentare la situazione di tutela prevista dall'ordinamento; deduzioni tardive possono essere ritenute inammissibili

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