Cassazione Penale, Sentenza n. 3973/2022 del 04/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 04/06/2021 del Tribunale della Libertà di Roma che aveva rigettato la domanda di riesame del decreto del GIP del 25/02/2021, con cui era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili e immobili nella disponibilità della Coppola fino a euro 22.549.960,75, ritenuti profitto dei reati ascritti (artt. 8 e 10 d.lgs. n. 74/2000). La ricorrente deduce un unico motivo: errata applicazione degli artt. 321, commi 1,2 e 2-bis, e 275 c.p.p., vizi della motivazione per mancanza e manifesta illogicità, non considerazione del tempo tra acquisto dei beni e sequestro e della destinazione di uno degli immobili a abitazione principale; in memoria ha altresì contestato l'insussistenza del "periculum in mora".
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente rileva la disponibilità attuale del bene e non la data di acquisto; la confisca per equivalente richiede il collegamento tra reato e valore equivalente del profitto e non la prova di sproporzione tipica dell'art. 240-bis c.p.; la deduzione sulla destinazione di uno degli immobili ad abitazione principale non era stata proposta in sede di riesame; le norme che proteggono la "prima casa" nei confronti dell'agente della riscossione per debiti tributari non impediscono il sequestro/ confisca penale; le censure sul "fumus" e sul "periculum in mora" non erano scrutinabili in cassazione per violazione di legge, essendo il ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge e non per mera illogicità; l'ordinanza impugnata conteneva motivazione sufficiente. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p. (commi 1, 2, 2-bis)
Norme sul giudizio cautelare reale: il Collegio ha ritenuto corretta l'applicazione ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, precisando che va valutata l'attuale disponibilità del bene e non la data di acquisto
Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del sequestro; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione di legge nella motivazione impugnata
Disciplina della confisca per equivalente: interpretata come postante l'accertamento del collegamento tra il reato e il valore corrispondente al profitto, senza richiedere i criteri di sproporzione di cui all'art. 240-bis c.p.
Rilevante solo nelle fattispecie di confisca in casi particolari (sproporzione tra disponibilità e reddito); non applicabile nella stessa maniera alla confisca per equivalente prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 74/2000
art. 76 d.P.R. n. 602/1973 (comma 1, lett. a e b)
Norme sull'impignorabilità per debiti tributari e tutela della 'prima casa' rispetto all'Erario: la Corte ha chiarito che tali limiti operano solo nei confronti dell'Erario e non ostano alla confisca penale o al sequestro preventivo ad essa finalizzato
art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 21/6/2013 n.69 (conv. L. 98/2013)
Richiamata come fonte della disciplina che limita talune azioni esecutive dell'agente della riscossione sulla 'prima casa'; la Corte ha precisato che tale disciplina non impedisce misure cautelari penali
art. 322-bis e art. 324 c.p.p.
Richiamati in relazione alle ordinanze impugnate e ai limiti del ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia cautelare: il rimedio in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge
Interpretato nel senso che la nozione di "violazione di legge" ammissibile ai fini del ricorso per cassazione comprende la totale mancanza di motivazione o la motivazione meramente apparente, non la mera illogicità manifesta
Richiamato per escludere l'esame di motivi nuovi introdotti in memoria (come la contestazione del "periculum in mora"), considerati inammissibili
Richiesto per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende a carico della ricorrente in caso di inammissibilità
art. 11, comma 1 d.lgs. n. 74/2000
Citato nel confronto giurisprudenziale: riguarda il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; la Corte ha distinto le situazioni in cui la norma sulla 'prima casa' potrebbe essere invocata
Massime di principio
- Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente conta la disponibilità attuale del bene, non la data di acquisto: beni acquistati anteriormente alla commissione del reato possono essere colpiti se attualmente nella disponibilità dell'indagato.
- La protezione prevista per la 'prima casa' nei confronti dell'agente della riscossione (debiti tributari) non costituisce un ostacolo automatico al sequestro o alla confisca penale: le tutele fiscali non si estendono automaticamente ai procedimenti penali
- La confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 richiede l'accertamento del collegamento tra reato e valore equivalente del profitto; non necessita l'accertamento di una sproporzione secondo i parametri dell'art. 240-bis c.p.
- In Cassazione, avverso provvedimenti cautelari reali, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge: la mera censura di "illogicità manifesta" della motivazione non è sufficiente, salvo che sussista mancanza assoluta o motivazione meramente apparente
- Motivi nuovi non esposti nei gradi precedenti (es. in sede di riesame) sono inammissibili in cassazione: è importante sollevare tempestivamente tutte le eccezioni rilevanti nelle fasi procedurali competenti
- Le censure sulla sussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora" richiedono un sindacato che, in Cassazione, è limitato ai profili di legittimità; le valutazioni di merito circa gli indizi sono difficilmente rivedibili se la motivazione del giudice di merito è congrua
- Se si intende tutelare la casa di abitazione dalla misura reale, occorre proporre espressamente tale eccezione già nei gradi previsti (es. riesame) e documentare la situazione di tutela prevista dall'ordinamento; deduzioni tardive possono essere ritenute inammissibili
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