Cassazione Civile, Ordinanza n. 31167/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo agli anni d'imposta 2007 e 2008, emesso nei confronti di una società estera. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo illegittimo l'atto per violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, in assenza di motivate ragioni d'urgenza. La CTR Lombardia aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo violazione dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 e della giurisprudenza UE (sentenza Kamino). Con la prima censura ha sostenuto che il giudice d'appello avrebbe dovuto verificare se la dedotta violazione del contraddittorio fosse solo formale oppure anche sostanziale, gravando sulla parte l'onere di allegare e provare un concreto pregiudizio difensivo; con la seconda ha contestato che la CTR non avesse correttamente apprezzato le ragioni di urgenza indicate nell'avviso che giustificavano l'emissione ante tempus. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato istanza e documentazione di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti ex l. 197/2022.
La decisione
La Corte ha preso atto del deposito, da parte della contribuente, della domanda di definizione agevolata e delle quietanze di pagamento nei termini previsti dalla l. 197/2022, come modificata, e ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico di chi le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per porre a carico della ricorrente il raddoppio del contributo unificato, istituto applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
È la norma sul termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, invocata come violata nel giudizio di merito e oggetto delle censure dell'Agenzia.
sentenza CGUE 3/07/2014, causa C-129/13, Kamino
È richiamata a sostegno del principio secondo cui la violazione del contraddittorio deve essere valutata anche in termini di effettività del pregiudizio difensivo.
art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022
«il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione»
Il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento entro il termine previsto impone la declaratoria di estinzione del processo.
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023
È richiamato quale norma modificativa della disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti.
art. 1, commi 200 e 201, l. n. 197/2022
Regola il diniego della definizione, la sua impugnabilità e la revocazione del provvedimento di estinzione in caso di successivo diniego.
contributo unificato
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la misura si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non all'estinzione per definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la parte depositi tempestivamente domanda di definizione agevolata della lite pendente e prova del versamento dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto secondo la disciplina speciale applicabile.
- La definizione agevolata della controversia preclude la decisione sul merito del ricorso per cassazione, rendendo inutile l'esame delle censure proposte.
- Il raddoppio del contributo unificato non può essere applicato in via estensiva o analogica al caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, poiché si tratta di una misura eccezionale e latamente sanzionatoria.
- Nei giudizi in cui sia dedotta la violazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, la parte che lamenti la lesione del contraddittorio deve allegare un effettivo pregiudizio alle proprie difese, oltre al profilo formale della violazione.
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