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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19644/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione doganale)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento suppletivo di diritti doganali emesso a seguito di controllo a posteriori di una bolletta doganale relativa a merci importate in esenzione. L’Amministrazione ha revocato il regime preferenziale perché il certificato FORM A, prodotto per attestare origine e provenienza dal Bangladesh, è risultato non veritiero e non valido secondo quanto comunicato dalla competente autorità estera. La società ha impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che: il controllo successivo sarebbe stato effettuato senza rispettare le garanzie difensive previste dal codice di procedura penale, una volta emersi indizi di reato; la CTR avrebbe male interpretato la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante, omettendo di valorizzarla come prova dell’assenza di responsabilità e dell’esistenza di un errore dell’Ufficio doganale; la sentenza d’appello avrebbe inoltre omesso di valutare tale pronuncia penale; infine, la società deduceva violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo di aver dimostrato l’errore attivo dell’autorità doganale e la propria buona fede, così da impedire il recupero a posteriori dei dazi ai sensi dell’art. 220, par. 2, lett. b) del Codice doganale comunitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che le garanzie del codice di procedura penale richiamate dall’art. 220 disp. att. c.p.p. operano ai fini penali e non impediscono, nel giudizio tributario, l’utilizzazione di elementi indiziari anche se acquisiti irritualmente, salvo inutilizzabilità espressamente prevista o violazione di diritti fondamentali costituzionali. Ha dichiarato inammissibili, prima ancora che infondati, il secondo e il terzo motivo, perché la doglianza non denunciava un vero errore di percezione su prove inesistenti, ma mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e della sentenza penale, attività riservata al giudice di merito. Ha infine respinto il quarto motivo, affermando che, in tema di dazi doganali, il regime preferenziale richiede la regolarità formale e sostanziale della documentazione di origine/provenienza; una volta accertata la falsità del certificato, il recupero a posteriori è la regola, mentre la deroga dell’art. 220, par. 2, lett. b), CDC presuppone cumulativamente errore delle autorità competenti, errore non ragionevolmente riconoscibile dal debitore in buona fede e rispetto delle prescrizioni doganali. Nella specie non risultava un errore attivo dell’autorità doganale, ma solo un controllo iniziale formale e un successivo recupero legittimo; inoltre la società, quale importatore professionale, aveva l’onere di vigilare sull’esattezza delle informazioni alla base del trattamento preferenziale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è la base dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e nullità per errori di percezione o valutazione della prova

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o non offerte, non quando seleziona e valuta il materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove da parte della Cassazione

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare i fatti impeditivi del recupero a posteriori grava sul contribuente

  • art. 2727 c.c.

    richiamato insieme all’art. 2729 c.c. come parametro per le presunzioni, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 2729 c.c.

    richiamato insieme all’art. 2727 c.c. come parametro per le presunzioni, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 220, comma 2, lett. b), Codice doganale comunitario

    la deroga al recupero a posteriori richiede cumulativamente errore delle autorità competenti, errore non ragionevolmente riconoscibile dal debitore in buona fede e osservanza delle prescrizioni doganali

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    le garanzie richiamate operano nel perimetro dell’applicazione della legge penale e non impediscono l’accertamento tributario

  • artt. 2 e 654 c.p.p.

    richiamati per ribadire la distinzione tra processo penale e processo tributario

  • art. 191 c.p.p.

    manca nel sistema tributario una regola generale di inutilizzabilità delle prove analogamente a quella prevista nel processo penale

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    la diligenza richiesta all’importatore professionale è qualificata e va commisurata alla natura dell’attività esercitata

  • art. 13, comma 1

    richiamato nel dispositivo per il regime delle spese/contributo unificato, ma il testo fornito è troncato e non consente maggiore specificazione

Massime di principio

  • Nel processo tributario possono essere utilizzati anche elementi indiziari acquisiti irritualmente, salvo che la disciplina tributaria preveda una specifica inutilizzabilità o che siano coinvolti diritti fondamentali di rango costituzionale.
  • Il richiamo dell’art. 220 disp. att. c.p.p. non trasporta nel processo tributario le regole di inutilizzabilità proprie del processo penale: la distinzione tra i due giudizi resta ferma.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. per errore di percezione è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove inesistenti o non offerte; non ricorre quando si contesti la valutazione o il peso attribuito a prove ritualmente acquisite.
  • In Cassazione non è consentito trasformare la censura sulla prova in una richiesta di nuova valutazione del merito, poiché la selezione del materiale probatorio è riservata al giudice di merito.
  • In materia di dazi doganali, il recupero a posteriori dei diritti non riscossi è regola generale quando la documentazione di origine o provenienza risulti falsa o inattendibile.
  • La deroga al recupero a posteriori ex art. 220, par. 2, lett. b), CDC richiede cumulativamente: errore dell’autorità competente, errore non ragionevolmente riconoscibile dall’importatore diligente e rispetto delle prescrizioni doganali.
  • L’importatore professionale è tenuto a una diligenza qualificata nel verificare l’esattezza delle informazioni e dei certificati su cui si fonda il trattamento preferenziale; la mera buona fede soggettiva non basta se manca l’errore attivo dell’autorità o la prova dei presupposti cumulativi della deroga.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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