Cassazione Penale, Ordinanza n. 28529/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha rideterminato la pena in mesi nove e giorni venticinque di reclusione per più reati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato in materia di stupefacenti, sostenendo che la sostanza detenuta era destinata a uso personale e non allo spaccio. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che i fatti avrebbero presentato minima offensività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze investissero profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito e non deducibili in sede di legittimità, in presenza di motivazione congrua. La Corte territoriale aveva infatti valorizzato, quanto allo stupefacente, la quantità e qualità delle sostanze, il numero delle dosi ricavabili e le modalità di confezionamento, ritenendo la destinazione allo spaccio; quanto alla particolare tenuità, aveva escluso i presupposti applicativi, osservando anche l’incompatibilità dell’art. 337 c.p. con il beneficio e la non minima offensività degli altri fatti. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come reato in materia di stupefacenti; la Corte valorizza quantità, qualità e confezionamento della sostanza per escludere l’uso personale e ritenere la finalità di spaccio.
richiamato come reato contestato; la Corte afferma che esso non è compatibile con la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.
richiamato come reato contestato in materia di armi; la Corte considera che l’arma era detenuta nella borsetta, pronta all’uso, escludendo la particolare tenuità.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
invocato dalla ricorrente per censurare la sentenza, ma le doglianze sono ritenute sostanzialmente attinenti alla valutazione della prova e al fatto, quindi non consentite in cassazione nei termini prospettati.
la Corte ribadisce che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici.
richiamato per la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili, se non nei limiti del vizio motivazionale consentito, censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
- Ai fini della configurabilità della detenzione di stupefacenti per finalità di spaccio, il giudice può valorizzare la quantità, la qualità della sostanza, il numero delle dosi ricavabili e le modalità di confezionamento, elementi che possono essere sufficienti a escludere l’uso personale.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone una valutazione complessiva di minima offensività; tale apprezzamento, se adeguatamente motivato dal giudice di merito, non è sindacabile in cassazione.
- La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta presenti una offensività non minima per ragioni connesse alla quantità o qualità della sostanza stupefacente o alle modalità concrete della condotta, nonché quando uno dei reati contestati sia ritenuto incompatibile con l’istituto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per censure meramente fattuali o di merito, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l’inammissibilità non sia ascrivibile a causa non imputabile all’interessato.
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