Cassazione Penale, Ordinanza n. 28534/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore e per la violazione del divieto di accesso a una determinata area urbana, in quanto destinatario di un provvedimento di DASPO urbano emesso dal Questore. Con il primo motivo ha dedotto l'illegittimità del provvedimento questorile di divieto di accesso alle aree urbane, contestando la valutazione di pericolosità posta a base del provvedimento. Con il secondo motivo ha sostenuto di aver solo coadiuvato le operazioni di parcheggio senza ricevere alcun pagamento o corrispettivo dal conducente dell'auto, ritenendo quindi insussistente la fattispecie incriminatrice. La Corte ha rilevato che la prima censura mirava in realtà a una diversa lettura del materiale probatorio e che, comunque, le doglianze sull'illegittimità del provvedimento questorile non erano deducibili in sede penale perché devolute al giudice amministrativo. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che per integrare la contravvenzione è sufficiente l'esercizio dell'attività senza autorizzazione, non essendo necessario il conseguimento di un pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse diretto a sollecitare una rivalutazione fattuale e, in parte, a contestare l'atto amministrativo presupposto, profilo estraneo al sindacato del giudice penale; ha inoltre affermato che il secondo motivo era infondato perché, per il reato contestato, non è richiesto che l'attività di parcheggiatore abusivo sia remunerata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992
La contravvenzione è integrata quando il soggetto, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo senza la necessaria autorizzazione; non è richiesto che riceva denaro o altra utilità come corrispettivo.
art. 10, comma 3, d.l. n. 14/2017
La violazione del divieto di accesso in determinate aree urbane, quale misura di DASPO urbano, è stata oggetto della conferma di condanna in appello.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo esclusione della colpa del ricorrente, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per fondare l'onere della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità, non potendosi escludere la colpa del ricorrente.
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È la norma incriminatrice dell'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore; la sua integrazione non dipende dalla percezione di un compenso.
art. 10, comma 3, d.l. 14/2017
È la norma relativa alla violazione del divieto di accesso a specifiche aree urbane (DASPO urbano).
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove quando la sentenza impugnata abbia già motivato in modo puntuale, esaustivo e логico.
- Le doglianze relative alla legittimità del provvedimento amministrativo presupposto non possono essere esaminate dal giudice penale quando la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
- Per la contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore è sufficiente l'esercizio non autorizzato dell'attività, essendo irrilevante, ai fini della tipicità, la prova dell'effettiva percezione di denaro o di altra utilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente risponde delle spese processuali e può essere condannato al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia priva di colpa.
Come è indicizzato
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