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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28531/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna del Tribunale alla pena di mesi dieci di reclusione e euro 1.600 di multa per detenzione a fini di cessione di grammi 1,8 di cocaina. Deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la sostanza fosse destinata a uso personale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo; 3) mancata restituzione del denaro confiscato, chiedendo la revoca della confisca. Il testo precisa che la Corte d'appello ha ritenuto la finalità di spaccio sulla base del rinvenimento di bustine di cellophane idonee al confezionamento delle dosi, dell'inverosimiglianza dell'acquisto della cocaina come scorta per uso personale rispetto al reddito dichiarato, e di un precedente arresto per possesso di altra cocaina pochi giorni prima.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che il primo motivo solleciti una rivalutazione del fatto e della prova, estranea al giudizio di legittimità, essendo la motivazione della sentenza impugnata congrua e non illogica nel desumere la destinazione a cessione. Ritiene altresì insindacabile la valutazione sul trattamento sanzionatorio, che risulta adeguatamente motivato e contenuto poco sopra il minimo edittale e sotto il medio edittale, valorizzando precedenti della stessa indole e precedenti penali. Quanto alla confisca, osserva che si tratta di confisca per sproporzione disposta ai sensi delle norme richiamate, in ragione dell'incompatibilità tra il reddito dichiarato e la somma detenuta; la richiesta di revoca non viene accolta. Conseguono le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacente a fini di cessione.

  • art. 240-bis c.p.

    Richiamato quale base della confisca per sproporzione, disposta in relazione all'incompatibilità tra reddito dichiarato e disponibilità economica.

  • art. 85-bis D.P.R. 309/1990

    Richiamato insieme all'art. 240-bis c.p. quale fondamento della confisca per sproporzione nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, impone il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alla sanzione pecuniaria in Cassa delle ammende, salvo che non sia esclusa la colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o della prova: sono insindacabili le conclusioni del giudice di merito quando sorrette da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
  • La destinazione a spaccio di una sostanza stupefacente può essere desunta da elementi fattuali esterni, quali strumenti o materiali per il confezionamento, il frazionamento in dosi, l'incompatibilità economica dell'acquisto con il reddito dell'imputato e precedenti specifici della stessa indole.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile o comunque non accoglibile quando il giudice di merito abbia motivato in modo adeguato la pena, specie se questa è prossima al minimo edittale e si fonda su precedenti specifici o penali.
  • La confisca per sproporzione può essere mantenuta quando la disponibilità economica o il bene confiscato risultino non compatibili con il reddito dichiarato, secondo la disciplina richiamata dal giudice.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiStupefacentiProcesso penaleEsecuzione penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della provaConfisca

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