Cassazione Penale, Ordinanza n. 28535/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna del Tribunale di Roma alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa per detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva e alla pretesa eccessività del trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza che la pena sarebbe stata sproporzionata e che non vi sarebbero stati adeguati presupposti per mantenere la recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio non sia sindacabile in cassazione quando sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato sia sul mancato disconoscimento della recidiva sia sulla congruità della pena, valorizzando la gravità del fatto, la tipologia della sostanza, il numero di dosi medie ricavabili, il quantitativo di principio attivo e i precedenti penali dell'imputato per reati contro la persona e contro il patrimonio, ritenuti indice di maggiore pericolosità sociale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata posta a carico del ricorrente la rifusione delle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie è stata qualificata come detenzione di stupefacente di lieve entità; la Corte richiama la gravità concreta del fatto, pur nell'alveo del comma 5, per giustificare la pena e la valutazione sulla recidiva.
In caso di inammissibilità del ricorso sono poste a carico del ricorrente le spese del procedimento e una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che la causa dell'inammissibilità non sia escludibile come colpa del ricorrente.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il principio secondo cui, dichiarata l'inammissibilità, può presumersi la colpa del ricorrente ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Le determinazioni del giudice di merito in materia di trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione quando siano sorrette da motivazione non affetta da vizi logico-giuridici.
- La valutazione sulla recidiva e sulla congruità della pena può essere ancorata alla gravità concreta del fatto, alle modalità della condotta, alla quantità e qualità della sostanza stupefacente e ai precedenti penali dell'imputato, quali indici della sua maggiore pericolosità sociale.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a censurare genericamente la misura della pena o la mancata esclusione della recidiva, senza evidenziare un effettivo vizio motivazionale, è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia imputabile a colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
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