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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28530/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma a pena detentiva e pecuniaria per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo rispetto alla gravità del fatto. Con memoria successiva il ricorrente ha ribadito le stesse doglianze. La Corte ha rilevato che la pena era stata motivata in modo adeguato dal giudice di merito, valorizzando il quantitativo di cocaina ed eroina detenuto, la loro idoneità al confezionamento di numerose dosi, la diversificazione delle sostanze e la circostanza che il fatto era stato commesso durante l'esecuzione di una misura cautelare in altro procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità le valutazioni di merito sul trattamento sanzionatorio quando sorrette da motivazione logica e giuridicamente corretta. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei precedenti gradi. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, richiamando il principio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nella specie cocaina ed eroina in quantità idonee al confezionamento di numerose dosi

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Corte cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per affermare che l'inammissibilità può essere ascritta a colpa del ricorrente ai fini degli oneri conseguenti

Massime di principio

  • Le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio non sono censurabili in cassazione quando siano sorrette da motivazione adeguata, priva di vizi logico-giuridici.
  • La congruità della pena può essere motivata valorizzando, tra gli altri elementi, il quantitativo della sostanza stupefacente, la sua idoneità a ricavare un rilevante numero di dosi, la pluralità/tipologia delle sostanze e la commissione del fatto in una situazione di particolare rilevanza processuale o cautelare.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate in appello senza evidenziare reali vizi della motivazione è suscettibile di essere dichiarato inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, in via ordinaria, le spese processuali e il versamento in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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