Cassazione Penale, Ordinanza n. 28533/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per plurime cessioni reiterate e continuative di sostanza stupefacente, di quantitativi inferiori a un grammo, contestate ai sensi degli artt. 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il secondo ha dedotto violazione di legge in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990, sostenendo che non fosse configurabile un ruolo di direzione e coordinamento dell'attività di spaccio. Con il terzo ha censurato il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante, lamentando carenza di motivazione sulla specifica doglianza già proposta in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi, rilevando che la motivazione di merito descriveva un'attività di spaccio non occasionale né isolata, ma inserita in un sistema organizzato, professionale e diffuso, con reclutamento e istruzione del personale, retribuzione mensile, mezzi e supporto logistico, nonché costante sorveglianza. Su tale base ha escluso la configurabilità del "piccolo spaccio" e ha confermato l'aggravante per il ruolo direttivo, organizzativo e di coordinamento dell'imputato. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il giudizio di equivalenza tra circostanze, richiamando il disvalore sociale dei fatti, l'ampiezza dell'organizzazione, la centralità del ruolo dell'imputato e i precedenti specifici. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le cessioni reiterate e continuative, inserite in una piazza di spaccio organizzata e professionale, non possono essere ricondotte automaticamente all'ipotesi di lieve entità, anche se i singoli quantitativi ceduti sono modesti.
L'aggravante è confermata quando l'imputato assuma un ruolo di direzione, organizzazione e coordinamento dei concorrenti nell'attività di spaccio, impartendo direttive e gestendo concretamente mezzi, luoghi, retribuzione e controllo dell'operatività.
Nel giudizio di comparazione tra circostanze il giudice può motivare sinteticamente la scelta dell'equivalenza, purché la soluzione sia ritenuta quella più idonea a determinare un trattamento sanzionatorio congruo nel caso concreto.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
L'ipotesi di lieve entità è esclusa quando la struttura del fatto denota organizzazione, professionalità, continuità e diffusività dello spaccio.
art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 309/1990
La circostanza aggravante è integrata dalla posizione apicale di direzione e coordinamento nell'attività di spaccio.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, non rileva solo il quantitativo di droga ceduto in ciascun episodio, ma il complesso delle modalità del fatto: una gestione organizzata, continuativa e professionale dello spaccio esclude la lieve entità.
- L'aggravante prevista per chi dirige, organizza o coordina un'attività di spaccio richiede la prova di un effettivo ruolo apicale, desumibile da direttive operative, gestione dei pusher, dei luoghi di incontro, della sostanza, della retribuzione e dei supporti logistici.
- Nel giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee è sufficiente una motivazione che dia conto della scelta di equivalenza in relazione alla gravità concreta del fatto e alla personalità dell'imputato.
- La deduzione di vizi motivazionali sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti non è idonea a superare la decisione di merito quando la sentenza d'appello abbia già valorizzato elementi specifici quali il disvalore sociale del fatto, l'ampiezza dell'organizzazione e i precedenti specifici.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende della somma determinata equitativamente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28529/2026 del 28/07/2026
- ordinanza_penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28530/2026 del 28/07/2026
- ordinanza_penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28531/2026 del 28/07/2026
- ordinanza_penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28532/2026 del 28/07/2026
- ordinanza_penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28534/2026 del 28/07/2026
- ordinanza_penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28535/2026 del 28/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →