Cassazione Penale, Ordinanza n. 28532/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacenti e evasione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per la detenzione della droga, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha chiesto la qualificazione del fatto nella lieve entità, lamentando che non fosse stata riconosciuta l'ipotesi di minore gravità con riferimento alla detenzione di sostanze stupefacenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la prima censura investisse la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica. Ha inoltre rilevato che la sentenza d'appello aveva valorizzato l'ammissione dell'imputato in sede di convalida, il tentativo di disfarsi della droga, e gli elementi materiali rinvenuti nell'abitazione e nelle aree adiacenti. Quanto alla lieve entità, ha condiviso il giudizio di merito sull'insussistenza dell'ipotesi attenuata, fondato sul quantitativo e sulla qualità della sostanza sequestrata, nonché sulla presenza di strumenti di confezionamento e pesatura, elementi incompatibili con il c.d. piccolo spaccio. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice in materia di detenzione illecita di stupefacenti; nel caso, la Corte richiama la conferma della condanna e l'esclusione della lieve entità del fatto
reato contestato unitamente alla detenzione di stupefacenti; la decisione presuppone la conferma della condanna anche per tale imputazione
art. 75, comma 5, D.P.R. 309/1990
richiamato dal ricorrente per chiedere la qualificazione del fatto di lieve entità, ma la Corte esclude che ricorressero i presupposti della fattispecie attenuata
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
Corte cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
richiamata per affermare che, non potendosi escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, è dovuto il versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano soltanto a una diversa valutazione del materiale probatorio o a una nuova ricostruzione del fatto, quando la motivazione della sentenza di merito sia congrua, esauriente e priva di manifesta illogicità.
- La motivazione che valorizzi ammissioni dell'imputato, condotte immediate di occultamento o disfarsi della sostanza, e riscontri oggettivi coerenti con tali dichiarazioni, è idonea a sorreggere l'affermazione di responsabilità per detenzione di stupefacenti.
- La richiesta di riconoscere l'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti può essere respinta quando il giudice di merito valorizzi non solo il quantitativo e la qualità della droga, ma anche la presenza di strumenti di confezionamento e altri indici rivelatori di una attività di spaccio non minima.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo esclusioni specifiche, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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