Cassazione Civile, Ordinanza n. 21439/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento TARSU-TIA relativi agli anni 2005/2008 emessi nei confronti di una società e impugnati dinanzi al giudice tributario insieme al Comune e alla società concessionaria del servizio. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato gli appelli della società, confermando il primo grado. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: violazione degli artt. 52 e 53 del d.lgs. n. 446/1997; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla sussistenza dei crediti; violazione degli artt. 21, comma 2, lett. g), e 49 del d.lgs. n. 22/1997; violazione dell’art. 13 della direttiva 2006/12/CE; violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 546/1992. Prima dell’adunanza camerale, però, la ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso, accettata dalle parti controricorrenti in ragione di un accordo conciliativo intervenuto tra le parti.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta rituale perché intervenuta prima dell’adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dai difensori delle controparti. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e ha compensato le spese giudiziali. La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non si applica l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo.
artt. 52 e 53 d.lgs. n. 446/1997
Richiamati come norme asseritamente violate dalla ricorrente in tema di disciplina dei tributi locali.
artt. 21, comma 2, lett. g) e 49 d.lgs. n. 22/1997
Richiamati come norme asseritamente violate dalla ricorrente in tema di disciplina del prelievo sui rifiuti.
art. 13 direttiva 2006/12/CE
Richiamata come fonte sovranazionale asseritamente violata.
Richiamato come norma asseritamente violata in materia di processo tributario.
secondo comma; terzo comma
La rinuncia è rituale se proposta prima dell’adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalle controparti.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
Consente la compensazione delle spese giudiziali in presenza di rinuncia accettata secondo l’accordo tra le parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, poiché la norma opera per il ricorrente non vittorioso in ipotesi diverse dall’estinzione.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È la disposizione che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata prima dell’adunanza camerale, sottoscritta da difensore munito di procura speciale e accettata dalle controparti, determina l’estinzione del giudizio.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso è una pronuncia distinta dal rigetto e dall’inammissibilità e non comporta, di regola, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente non vittorioso.
- In presenza di rinuncia accettata in conformità a un accordo conciliativo tra le parti, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso proposti contro la sentenza impugnata.
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