Cassazione Civile, Ordinanza n. 30034/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva ricevuto diversi avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2003, 2004, 2005 e 2006, con contestazione di maggiori imposte IRPEG/IRES e IVA, oltre a sanzioni e interessi. I ricorsi avverso gli atti, riuniti, erano stati rigettati in primo grado e poi in appello dalla CTR. In cassazione la società ha dedotto tre censure: 1) violazione dell'art. 41-bis d.P.R. 600/1973, assumendo l'insussistenza dei presupposti dell'accertamento parziale per gli anni 2003, 2004 e 2006, perché l'Ufficio avrebbe operato senza la segnalazione richiesta dalla norma; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 42, comma 3, d.P.R. 600/1973 e della L. 212/1990, sostenendo che gli avvisi sarebbero privi di adeguata motivazione; 3) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e vizio motivazionale, lamentando che la CTR avrebbe considerato irrilevanti i motivi di appello senza valutarne le ragioni giuridiche e che la motivazione sarebbe solo apparente.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi. Sul primo, ha osservato che la CTR aveva accertato in fatto che l'Ufficio aveva effettuato un accertamento analitico-induttivo e che la ricorrente non aveva formulato censure specifiche contro tale ratio; inoltre, il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Sul secondo, ha rilevato che la CTR aveva confermato la decisione di primo grado secondo cui gli avvisi contenevano i rilievi contestati e richiamavano i PVC notificati, mentre la società aveva dedotto in modo generico il vizio di motivazione senza riprodurre o allegare gli avvisi. Sul terzo, la censura è stata ritenuta astratta e generica, perché non indicava quali motivi di appello sarebbero stati trattati in modo solo apparente; la Corte ha richiamato anche il principio per cui, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che integri violazione di legge costituzionalmente rilevante. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
non costituisce un metodo di accertamento autonomo, ma una modalità procedurale che segue le regole degli artt. 38 e 39 del d.P.R. 600/1973; può fondarsi anche su accertamento analitico-induttivo e non richiede necessariamente i presupposti prospettati dal ricorrente.
artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600/1973
richiamati come base normativa dell'accertamento cui si collega anche la procedura di accertamento parziale.
artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633/1972
richiamati, insieme agli artt. 38 e 39 del d.P.R. 600/1973, come norme di riferimento dell'accertamento e dell'accertamento parziale in materia IVA.
art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel motivo di ricorso relativo al preteso vizio di motivazione degli avvisi di accertamento.
L. n. 212/1990
richiamata nel motivo relativo alla motivazione degli avvisi di accertamento, quale statuto del contribuente.
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa, ma la censura è stata ritenuta generica.
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente in relazione al preteso vizio motivazionale della sentenza d'appello.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012, consente il controllo di legittimità solo per l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 12 preleggi
richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, quando ne ricorrano i presupposti processuali.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. civ. 7 novembre 2019, n. 28681
richiamata per affermare la natura procedurale dell'accertamento parziale e la sua compatibilità con l'accertamento analitico-induttivo.
Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053
richiamata per definire il nuovo perimetro del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., limitato al "minimo costituzionale".
Massime di principio
- L'accertamento parziale non è un autonomo metodo impositivo, ma una modalità procedurale di sollecita emersione della materia imponibile che segue le regole dell'accertamento ordinario e può essere fondato anche su presunzioni e metodo analitico-induttivo.
- In sede di legittimità la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a contestazioni generiche o astratte, senza indicare puntualmente l'errore decisivo della motivazione.
- La doglianza di difetto di motivazione degli avvisi di accertamento richiede una critica specifica e, se si invoca l'assenza di motivazione, occorre misurarsi con l'effettivo contenuto degli atti impositivi e con le ragioni poste dal giudice di merito a base della decisione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è deducibile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non già la mera insufficienza o non persuasività della motivazione.
- La deduzione di motivazione apparente è ammissibile solo se vengono individuati con precisione i punti della sentenza in cui la motivazione manchi, sia incomprensibile o presenti contrasti irriducibili; una censura meramente assertiva è inammissibile.
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