Cassazione Civile, Ordinanza n. 06112/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva notificato a due ex soci di una società a responsabilità limitata, cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta, tre avvisi di accertamento relativi a diversi anni d’imposta, recuperando a tassazione ritenute alla fonte non versate sugli utili extracontabili accertati in capo alla società e ritenuti presuntivamente distribuiti ai soci. I contribuenti avevano impugnato gli atti sostenendo, da un lato, che l’annullamento in autotutela degli atti originariamente notificati alla società dovesse travolgere anche gli avvisi emessi nei loro confronti; dall’altro, che mancasse il presupposto per far valere la loro responsabilità ex art. 2495 c.c., perché dal bilancio finale di liquidazione risultava che non era stata loro distribuita alcuna somma. I giudici di merito avevano accolto tale impostazione, ritenendo che la responsabilità dei soci fosse esclusa in assenza di riparto finale. L’Agenzia, con ricorso per cassazione, ha dedotto la violazione dell’art. 2495 c.c., sostenendo che, una volta estinta la società, i soci succedono nei debiti sociali residui a prescindere dall’effettiva percezione di somme in sede di liquidazione, e che la questione dell’effettivo realizzo o della concreta riscossione rileva semmai nella fase esecutiva. Con il secondo motivo ha inoltre invocato l’art. 36 d.P.R. 602/1973, prospettando che la liquidazione della società, avvenuta in pendenza di verifica fiscale, fosse stata strumentale a occultare utili e a sottrarre materia imponibile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La decisione di merito è stata riformata perché il giudice d’appello aveva erroneamente ritenuto che la responsabilità degli ex soci ex art. 2495 c.c. presupponesse la prova dell’effettiva distribuzione di somme in sede di bilancio finale di liquidazione. La Cassazione ha invece ribadito che, dopo l’estinzione della società, i soci succedono nei debiti sociali residui per il solo fatto della loro qualità di soci, mentre la verifica di quanto effettivamente riscosso attiene alla fase esecutiva e non esclude, di per sé, la legittimazione sostanziale e processuale a ricevere l’atto impositivo.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal registro delle imprese produce un fenomeno successorio sui generis nei confronti dei soci: l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci; il limite di quanto riscosso opera sul piano della responsabilità finale o della riscossione, non come condizione della legittimazione a ricevere l’atto impositivo.
È distinta dalla responsabilità ex art. 2495 c.c.; riguarda una responsabilità sussidiaria dei soci che abbiano ricevuto denaro o beni sociali nei due periodi d’imposta precedenti la messa in liquidazione o durante la liquidazione.
Richiamato dall’Amministrazione nella pretesa impositiva per il recupero a tassazione delle ritenute sugli utili extracontabili presuntivamente distribuiti.
artt. 27 e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973
Richiamati come base normativa degli avvisi di accertamento emessi per le ritenute alla fonte non versate.
art. 28, comma 4, L. n. 175/2014
La Corte precisa che non era applicabile ratione temporis perché la società era stata cancellata prima dell’entrata in vigore della norma, priva di efficacia retroattiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale che ha costituito il veicolo delle censure per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato per il deposito della memoria in sede camerale.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci succedono nei debiti sociali residui per effetto dell’estinzione dell’ente, indipendentemente dalla prova che abbiano ricevuto somme in sede di liquidazione.
- L’assenza di distribuzione di attivo nel bilancio finale di liquidazione non esclude, di per sé, l’interesse dell’Amministrazione finanziaria a notificare ai soci l’avviso di accertamento relativo a debiti tributari della società estinta.
- Il limite della responsabilità del socio rispetto a quanto eventualmente riscosso attiene alla fase satisfattiva o esecutiva e non impedisce, in via preliminare, l’accertamento e la formazione del titolo nei confronti dell’ex socio.
- La responsabilità ex art. 2495 c.c. e quella ex art. 36 d.P.R. 602/1973 hanno presupposti e natura diversi: la prima è successoria, la seconda è una responsabilità sussidiaria aggiuntiva legata alla percezione di beni o denaro sociali.
- In materia tributaria, il giudicato esterno vincola solo quanto all’accertamento di fatti comuni e non si estende automaticamente alle conseguenze giuridiche, specie se il nuovo giudizio riguarda un diverso periodo d’imposta.
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