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Ordinanza

Ordinanza n. 3/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della Pratica edilizia n. 2025/135 assunta al Protocollo n. 15129 del 18/06/2025 del Comune di Fossombrone inerente la “PAS - Procedura Abilitativa Semplificata per l'istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili a servizio degli edifici ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/11” e tutti i relativi allegati presentata presso detta Amministrazione comunale dalla ditta Berofin S.r.l. che deve ritenersi assentita ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 6 D.Lgs. n. 190/2024, ancorché non pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale comunque connesso tra cui la “Autorizzazione paesaggistica n. 02/2025” rilasciata dal Comune di Fossombrone - Settore III Urbanistica prot. n. 0001372 del 17/01/2025 e la “Autorizzazione n. 3181/CE” rilasciata dalla Regione Marche Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile - Direzione protezione civile e sicurezza del territorio - Settore Genio civile Marche Nord Rif. prot. n. 509569, n. 509648 del 28/04/2025, n. 313006 del 15/03/2024 e n. 1229407 del 30/09/2024, documenti tutti acquisiti in data 31/07/2025, trasmessi dal Comune di Fossombrone in sede di accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. n. 241/1990.

Giustizia amministrativa202500840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: PAS per l'installazione di un impianto fotovoltaico, unitamente all'autorizzazione paesaggistica e all'autorizzazione del Genio civile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la PAS presentata dalla società controinteressata per l'installazione di un impianto destinato alla produzione di energia da fonti rinnovabili, sostenendo l'illegittimità del titolo e degli atti presupposti, tra cui l'autorizzazione paesaggistica comunale e l'autorizzazione regionale del Genio civile. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Dal testo dell'ordinanza non emergono in dettaglio gli specifici motivi di legittimità dedotti né le eccezioni preliminari formulate dalle parti resistenti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando alla fase di merito l'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti. Il rigetto è fondato sulla carenza attuale del requisito del periculum in mora, poiché non è stato dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile. Sebbene, nelle more del giudizio, la PAS abbia acquisito efficacia a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, e sebbene la ricorrente abbia documentato la sanatoria delle difformità edilizie precedentemente rilevate e sanzionate dal Comune, nel complesso immobiliare di sua proprietà non viene attualmente esercitata alcuna attività turistico-ricettiva che possa essere pregiudicata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare; il rigetto è dipeso dalla carenza attuale di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 6 d.lgs. 28/2011

    È richiamato quale fondamento normativo della Procedura Abilitativa Semplificata per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

  • art. 8, comma 6, d.lgs. 190/2024

    È richiamato in relazione all'acquisizione di efficacia della PAS, intervenuta a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    È richiamato quale disciplina dell'accesso agli atti mediante il quale la ricorrente ha acquisito la documentazione relativa agli atti impugnati.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere negata quando, anche in presenza di un titolo abilitativo divenuto efficace nelle more del giudizio, non sia attualmente dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'intervento.
  • Ai fini della verifica del periculum in mora occorre considerare la situazione concreta e attuale del ricorrente: l'astratta possibilità che un impianto incida su un'attività economica non esercitata al momento della decisione non integra, di per sé, un pregiudizio cautelare grave e irreparabile.
  • La documentata sanatoria di precedenti difformità edilizie del bene del ricorrente non è sufficiente a fondare la sospensione degli atti impugnati se manca comunque un pregiudizio attuale derivante dall'intervento contestato.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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