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Ordinanza

Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento della Questura di Verona in data 23 gennaio 2025 con cui è stata disposta l’archiviazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal ricorrente in data 16 gennaio 2024; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati e consequenziali; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- in data 30 dicembre2025: - del provvedimento della Questura di -OMISSIS-in data 6 ottobre 2025 con cui è stato disposto il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal ricorrente in data 16 gennaio 2024.

Giustizia amministrativa202500441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura del 6 ottobre 2025 di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, fondato sulla revoca prefettizia del nulla osta alla conversione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva inizialmente impugnato l'archiviazione della domanda di permesso di soggiorno presentata il 16 gennaio 2024; tale provvedimento era stato sospeso dal Consiglio di Stato. La Questura ha poi adottato un nuovo provvedimento di rigetto, motivandolo esclusivamente con la revoca, da parte della Prefettura, del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno e prospettando l'applicazione dell'espulsione ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 286/1998. Con i motivi aggiunti, il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che la revoca del nulla osta era consequenziale al mancato rilascio del permesso da parte della Questura e che quest'ultima aveva illegittimamente esaminato profili relativi alla domanda di conversione, non rientranti nella propria competenza. La revoca del nulla osta è stata autonomamente impugnata in un separato giudizio. In tale giudizio l'Amministrazione ha riferito che la Prefettura aveva avviato il riesame dell'istanza di conversione, in attesa del parere dell'Ispettorato del lavoro.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti e ha sospeso l'efficacia del provvedimento questorile del 6 ottobre 2025. Ha ritenuto necessario acquisire dalla Prefettura documentati chiarimenti sull'esito del riesame dell'istanza di conversione, assegnando all'Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La prospettata espulsione è stata considerata idonea a integrare un pregiudizio grave e irreparabile ai sensi dell'art. 55, comma 1, c.p.a. L'udienza pubblica di merito del 3 giugno 2026 è stata confermata. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Considerato, altresì, che la prospettata espulsione integra una condizione di pregiudizio grave e irreparabile ai sensi dell’art. 55, comma 1, cod. proc. amm.

    La prospettiva di espulsione dello straniero è stata ritenuta idonea a integrare il periculum in mora, giustificando la sospensione cautelare dell'atto impugnato.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    si procederà nei suoi confronti per l’applicazione dell’espulsione di cui all’articolo 13 D.Lgs. 286/98

    Il richiamo all'espulsione ha costituito il presupposto fattuale del pregiudizio grave e irreparabile valorizzato in sede cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui [...] all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

    Il richiamo è stato effettuato a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato, unitamente alla disposizione nazionale sull'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • La prospettiva concreta di espulsione conseguente al rigetto di una domanda di permesso di soggiorno può integrare il pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
  • Quando l'atto impugnato si fonda su un provvedimento presupposto autonomamente contestato e l'Amministrazione ha avviato il riesame della relativa istanza, il giudice può disporre l'acquisizione di documentati chiarimenti sull'esito del riesame prima della definizione del merito.
  • In presenza di un nuovo provvedimento di rigetto adottato durante il contenzioso e fondato sulla revoca di un nulla osta, la sospensione cautelare dell'atto può essere disposta per evitare gli effetti espulsivi nelle more dell'accertamento della legittimità della sequenza procedimentale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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