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Ordinanza

Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 9 ottobre 2025 con cui è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 27 agosto 2025 al ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale

Giustizia amministrativa202502388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al datore di lavoro per l'assunzione di un cittadino extracomunitario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. L'Amministrazione aveva motivato la revoca con la mancata conferma della richiesta di nulla osta entro il termine di sette giorni previsto dall'art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998. Dalla ricostruzione cautelare è emerso, tuttavia, che lo Sportello unico per l'immigrazione aveva inviato i codici necessari alla conferma a un indirizzo PEC non più attivo; il professionista incaricato dal datore di lavoro aveva tempestivamente segnalato la circostanza e comunicato il nuovo indirizzo PEC dell'impresa; la comunicazione inserita nel Portale Servizi ALI, peraltro priva dei codici necessari, non era idonea a far decorrere il termine perentorio di sette giorni; la revoca era stata adottata prima della scadenza del settimo e ultimo giorno utile. È stata inoltre rilevata, ai fini del fumus, la mancata indicazione da parte dell'Amministrazione della norma che, in ossequio al principio di legalità algoritmica, avrebbe consentito la gestione automatizzata del procedimento e l'adozione di una decisione algoritmica di revoca in luogo del provvedimento di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia della revoca. Ha ordinato allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente di riesaminare la posizione del ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione. Nel riesame, i codici per la conferma della richiesta di nulla osta dovranno essere inviati all'indirizzo PEC della società risultante dalla visura camerale aggiornata. La misura è stata adottata perché le censure risultavano assistite da fumus boni iuris, in ragione dell'invio dei codici a un indirizzo PEC non attivo, dell'inidoneità della comunicazione sul Portale Servizi ALI a far decorrere il termine, dell'adozione della revoca prima della scadenza del termine e dei dubbi sulla base normativa dell'automazione decisionale. Il merito è stato rinviato a udienza pubblica. Il Ministero dell'Interno è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998

    termine di sette giorni per la conferma della richiesta di nulla osta

    Il termine perentorio decorre soltanto quando il datore di lavoro riceve una comunicazione idonea, contenente i codici necessari alla conferma; la comunicazione inserita nel Portale Servizi ALI, priva dei codici, non è idonea a farlo decorrere.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Il termine perentorio previsto per la conferma della richiesta di nulla osta al lavoro decorre soltanto dalla ricezione di una comunicazione effettivamente idonea a consentire l'adempimento, comprensiva dei codici necessari e inviata a un indirizzo PEC attivo e riferibile al datore di lavoro; l'invio a un indirizzo non più attivo non può far decorrere il termine.
  • Una comunicazione inserita in un portale telematico che non contenga i codici necessari per la conferma della richiesta di nulla osta non è idonea a far decorrere il termine perentorio previsto dall'art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998.
  • La revoca del nulla osta non può essere adottata prima della scadenza del termine utile per la conferma della richiesta da parte del datore di lavoro.
  • La gestione automatizzata di un procedimento amministrativo e l'adozione di una decisione amministrativa algoritmica richiedono una specifica base normativa, in ossequio al principio di legalità algoritmica, soprattutto quando l'automazione sostituisce il provvedimento dell'organo amministrativo competente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietàTutela cautelare

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