Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- trasmesso in data 27 ottobre 2025, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato, comunicata il 27 ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore. La revoca era motivata dal decreto penale di condanna irrevocabile emesso nei confronti del datore di lavoro richiedente, per la violazione dell’art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto censure ritenute non assistite da fumus boni iuris e ha prospettato una questione di legittimità costituzionale, lamentando che la revoca fosse stata disposta senza una valutazione della sua situazione personale. Ha inoltre allegato una PEC relativa alla possibile assunzione da parte di un diverso datore di lavoro, circostanza ritenuta irrilevante rispetto alla causa ostativa riferita al titolo originario.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha qualificato la revoca del nulla osta, prevista dall’art. 42, comma 2, secondo periodo, d.l. 73/2022, come atto di ritiro riconducibile alla revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per ottenere il provvedimento ampliativo. Ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, osservando che consentire la permanenza in Italia di uno straniero entrato senza i presupposti di legge, attraverso una procedura eccezionale che posticipa i controlli rispetto alla procedura ordinaria e all’ingresso, determinerebbe un aggiramento del sistema dei flussi programmati. La possibile assunzione da parte di un diverso datore di lavoro non è stata ritenuta idonea a superare la causa ostativa, poiché riferita al titolo originario. Il periculum non è stato specificamente valorizzato, risultando comunque non sufficiente la carenza di fumus. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, secondo periodo, d.l. 73/2022
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato è stata ricondotta alla revoca sanzionatoria ed è stata ritenuta espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per l’ottenimento del nulla osta.
art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998
La violazione della disposizione da parte del datore di lavoro, accertata mediante decreto penale di condanna irrevocabile, costituisce il presupposto della causa ostativa posta a fondamento della revoca del nulla osta.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato disposta ai sensi dell’art. 42, comma 2, secondo periodo, d.l. 73/2022 costituisce un atto di ritiro riconducibile alla revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per l’ottenimento del titolo ampliativo.
- La revoca del nulla osta fondata su una causa ostativa riferita al datore di lavoro originario non richiede, ai fini cautelari, una distinta valutazione della situazione personale del lavoratore quando la permanenza dello straniero deriverebbe dall’ingresso effettuato mediante una procedura eccezionale in assenza dei presupposti di legge, poiché ciò potrebbe eludere il sistema dei flussi programmati.
- La disponibilità di un diverso datore di lavoro successiva al rilascio del nulla osta non elimina la causa ostativa relativa al titolo originario e non rende illegittima la revoca di quel titolo.
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