Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento notificato in data 27 ottobre 2025 con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto il diniego delle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale presentata dal ricorrente in data 18 luglio 2025 ai sensi del d.lgs. n. 142/2015, nonché per la declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza medesima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego delle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale motivato dalla tardiva presentazione della domanda
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificato il 27 ottobre 2025 con cui la Prefettura ha negato le misure di accoglienza richieste il 18 luglio 2025 ai sensi del d.lgs. n. 142/2015, chiedendone l’annullamento previa sospensione e la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza. Il diniego era fondato sulla presentazione della domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015. In sede cautelare il ricorrente ha dedotto il fumus boni iuris: obbligo di disapplicare la norma interna per contrasto con la direttiva 2013/33/UE, il cui art. 20, paragrafo 2, non collega automaticamente al ritardo nella presentazione della domanda la perdita delle misure di accoglienza, prevedendo soltanto la possibilità di ridurle; violazione del principio di proporzionalità richiamato dalla direttiva; dubbia tempestività della domanda, in relazione alla corretta individuazione del dies a quo del termine di novanta giorni.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris in relazione sia al prospettato contrasto tra la disciplina interna e l’art. 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/33/UE, sia alla possibile violazione del principio di proporzionalità, sia alla dubbia individuazione del dies a quo del termine per la presentazione della domanda. Ha ritenuto che il pregiudizio allegato fosse evitabile mediante la sospensione del diniego e l’adozione di misure immediate. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, ordinato alla Prefettura di riesaminare l’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e disposto l’immediata collocazione del ricorrente in un’apposita struttura nelle more del giudizio, ai sensi della normativa vigente. Ha inoltre ordinato l’esecuzione dell’adempimento istruttorio indicato in motivazione. La trattazione di merito è stata fissata per il 17 giugno 2026; le spese della fase cautelare sono state rinviate al merito.
Norme richiamate
art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
La Prefettura ha applicato la disposizione ritenendo tardiva la domanda di protezione internazionale e negando, per tale ragione, le misure di accoglienza; il TAR ha ravvisato un possibile contrasto della disciplina interna con il diritto dell’Unione.
art. 20, paragrafo 2, direttiva 2013/33/UE
non ricollega al ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale l’impossibilità di fruire delle misure di accoglienza, ma soltanto la facoltà dell’Amministrazione procedente di ridurre le misure stesse
La disposizione europea è stata valorizzata quale parametro per valutare l’obbligo di disapplicazione della norma interna che collega la tardività alla negazione delle misure di accoglienza.
art. 20, paragrafo 5, direttiva 2013/33/UE
principio di proporzionalità
Il principio di proporzionalità deve orientare l’azione amministrativa nella determinazione delle conseguenze del ritardo nella presentazione della domanda.
art. 55 c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento processuale della domanda e della decisione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice può ravvisare il fumus boni iuris quando una norma interna che nega automaticamente le misure di accoglienza per la tardiva presentazione della domanda di protezione internazionale appaia incompatibile con una direttiva dell’Unione europea che consente soltanto la riduzione delle misure e impone il rispetto della proporzionalità.
- Il ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale non può essere considerato automaticamente ostativo alla fruizione delle misure di accoglienza quando la disciplina europea applicabile collega al ritardo soltanto la possibile riduzione delle misure, ferma la verifica definitiva nel giudizio di merito.
- La corretta individuazione del dies a quo del termine previsto per la presentazione della domanda di protezione internazionale costituisce questione rilevante ai fini della legittimità del diniego delle misure di accoglienza.
- Quando il diniego delle misure di accoglienza espone il richiedente a un pregiudizio attuale e il provvedimento presenta profili di possibile incompatibilità con il diritto dell’Unione e con il principio di proporzionalità, la tutela cautelare può consistere nella sospensione dell’atto, nel riesame entro un termine assegnato e nell’immediata collocazione dell’interessato in una struttura di accoglienza nelle more del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 22/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →