Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-, trasmesso in data 27 ottobre 2025, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente, adottata perché il datore di lavoro richiedente era stato destinatario di un decreto penale irrevocabile di condanna per violazione dell’art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato. Il nulla osta era stato richiesto da un datore di lavoro nei cui confronti il GIP aveva emesso un decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, per la violazione dell’art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998. Il ricorrente, pur essendo entrato in Italia in forza del visto rilasciato a seguito del nulla osta, non aveva mai stipulato il contratto di lavoro. Le censure, valutate ai fini del fumus boni iuris, comprendevano anche una questione di legittimità costituzionale, fondata sull’assenza di una valutazione della situazione individuale del lavoratore prima della revoca. Il ricorrente aveva inoltre prodotto una PEC attestante l’intenzione di un diverso datore di lavoro, non meglio identificato, di assumerlo, ma tale intenzione riguardava anche altri dieci lavoratori e non era accompagnata dalla stipula del contratto di lavoro.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Ha ritenuto che la revoca del nulla osta prevista dall’art. 42, comma 2, secondo periodo, d.l. 73/2022 costituisca un atto di ritiro riconducibile alla revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo sulla permanenza dei requisiti necessari per ottenere il provvedimento ampliativo. Ha escluso, in questa fase, la fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa alla mancata valutazione della situazione personale del lavoratore: consentire la permanenza in Italia di uno straniero entrato senza i presupposti sostanziali richiesti dalla legge, attraverso una procedura eccezionale che posticipa le verifiche rispetto alla disciplina ordinaria e all’ingresso, determinerebbe un aggiramento del sistema dei flussi programmati. L’intenzione di assunzione da parte di un diverso datore di lavoro è stata ritenuta irrilevante, perché non elimina la causa ostativa relativa al titolo originariamente rilasciato. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, secondo periodo, d.l. 73/2022
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, quando vengono meno i requisiti connessi al datore di lavoro richiedente, è qualificata come atto di ritiro riconducibile alla revoca sanzionatoria ed espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti.
art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998
La violazione commessa dal datore di lavoro, accertata mediante decreto penale irrevocabile di condanna, costituisce il presupposto ostativo posto a fondamento della revoca del nulla osta.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR, che è stata rigettata per assenza di fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, la base dell’ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato fondata sulla sopravvenuta o accertata mancanza dei requisiti riferibili al datore di lavoro richiedente costituisce revoca sanzionatoria e atto espressione di potere vincolato di controllo, non di una libera rivalutazione discrezionale dell’interesse pubblico.
- Nelle procedure eccezionali di ingresso dei lavoratori stranieri che posticipano le verifiche dei requisiti rispetto all’ingresso nel territorio nazionale, la permanenza dello straniero non può essere consentita quando risulti mancante un presupposto legale essenziale, poiché ciò comporterebbe l’aggiramento del sistema dei flussi programmati.
- La prospettata disponibilità di un diverso datore di lavoro ad assumere lo straniero non rende illegittima la revoca del nulla osta originario, se non risulta perfezionato un nuovo rapporto di lavoro e permane la causa ostativa relativa al titolo rilasciato sulla base della richiesta del datore originario.
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