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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02593/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dal diniego di rimborso dell'IVA relativa al 2012 opposto dall'Ufficio a una società ritenuta in perdita sistematica nel triennio precedente, con conseguente applicazione della disciplina delle società non operative e preclusione all'utilizzo del credito IVA. La contribuente ha impugnato il diniego e i giudici di merito hanno accolto la pretesa ritenendo, in sintesi, che il triennio rilevante non fosse ancora decorso, perché il primo esercizio sociale della società, costituita nel dicembre 2009, si sarebbe chiuso solo il 31 dicembre 2010; la CTR ha inoltre valorizzato una risoluzione dell'Agenzia ritenendola coerente con tale ricostruzione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 30 l. n. 724/1994, dell'art. 2697 c.c., degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., dell'art. 7 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2, commi 36-decies e ss., d.l. n. 138/2011 conv. in l. n. 148/2011, sostenendo che la CTR avesse erroneamente individuato il periodo di riferimento: per la disciplina delle società in perdita sistematica rilevano i tre periodi d'imposta consecutivi e non gli esercizi sociali, sicché il periodo 2009 doveva essere considerato; la risoluzione richiamata dai giudici di merito riguardava inoltre un caso diverso e non era dirimente. La controparte ha eccepito anche l'inammissibilità del motivo, contestando la formulazione della rubrica e l'uso di una risoluzione ministeriale come parametro di violazione di legge.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità della contribuente, ritenendo scrutinabile il motivo sulla base della sua sostanza argomentativa. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia, affermando che la disciplina delle società in perdita sistematica fa riferimento ai "periodi d'imposta" e non agli esercizi sociali: sono concetti distinti e autonomi, e la mancata coincidenza tra esercizio sociale e anno solare non impedisce che al 31 dicembre maturi comunque il periodo d'imposta rilevante. Ha quindi ritenuto erronea la decisione della CTR che aveva escluso il computo del primo periodo d'imposta del 2009. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio enunciato.

Norme richiamate

  • art. 30 l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La disciplina delle società non operative è richiamata come base del diniego di rimborso IVA; la Corte precisa che, per la verifica della perdita sistematica, va considerato il riferimento ai tre periodi d'imposta consecutivi previsto dalla normativa successiva.

  • art. 2, comma 36-decies, d.l. n. 138/2011 conv. in l. n. 148/2011

    "le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta"

    Il presupposto applicativo è la presentazione di dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi; il termine di raffronto è il periodo d'imposta, non l'esercizio sociale.

  • art. 7 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    L'imposta è dovuta per anni solari, con autonomia di ciascun periodo d'imposta; l'imputazione dei redditi al periodo d'imposta segue le norme della categoria reddituale, senza coincidere necessariamente con l'esercizio sociale.

  • art. 83 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    È richiamato per evidenziare che il reddito d'impresa si determina in relazione al conto economico relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, ma ciò non trasforma l'esercizio sociale nel parametro esclusivo della disciplina sulle società in perdita sistematica.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata; la Corte non sviluppa una specifica regola sul riparto dell'onere della prova, limitandosi ad accogliere la censura sulla corretta individuazione del periodo di riferimento.

  • artt. 2727, 2728 e 2729 c.c.

    Richiamati nel motivo di ricorso; non sono oggetto di una autonoma ratio decidendi, restando assorbiti dalla soluzione sul criterio temporale applicabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nella disciplina delle società in perdita sistematica il requisito temporale dei "tre periodi d'imposta consecutivi" deve essere calcolato con riferimento ai periodi d'imposta e non agli esercizi sociali, che costituiscono concetti distinti e non sovrapponibili.
  • La mancata coincidenza tra esercizio sociale e anno solare non impedisce che, al 31 dicembre, si consideri comunque chiuso il periodo d'imposta rilevante ai fini degli obblighi fiscali.
  • Una prassi o risoluzione amministrativa può essere utilizzata solo se coerente con il caso concreto; non può essere estesa oltre il suo specifico oggetto per escludere un presupposto normativo espresso.
  • In sede di legittimità, la qualificazione formale del motivo non è decisiva: conta il contenuto sostanziale della censura, che va esaminato per le argomentazioni effettivamente svolte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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