Cassazione Civile, Ordinanza n. 22537/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, che aveva prestato attività difensiva in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile svolto davanti al Tribunale di Foggia e poi in appello davanti alla Corte d’Appello di Bari, chiedeva la liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002. La Corte d’Appello liquidava una somma ritenuta dal professionista troppo esigua. L’avvocato proponeva allora opposizione ex artt. 170 TUSG, 15 d.lgs. n. 150/2011 e 702-bis c.p.c., che veniva rigettata dalla Corte d’Appello in composizione collegiale. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità del provvedimento per vizio di costituzione del giudice, perché l’opposizione avrebbe dovuto essere decisa in composizione monocratica dal capo dell’ufficio o da un giudice delegato; 2) violazione dell’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, assumendo che il compenso avrebbe dovuto essere determinato applicando correttamente i valori tabellari e le regole relative alla liquidazione delle spese, senza un’ulteriore riduzione non giustificata; 3) nullità per difetto assoluto di motivazione, per avere il giudice ridotto il compenso in modo ulteriore e immotivato; 4) violazione degli artt. 2233 c.c. e 32 Cost., perché la somma liquidata sarebbe stata simbolica e non conforme al decoro professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che anche dopo le modifiche dell’art. 15 d.lgs. n. 150/2011 la decisione sull’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 spetti alla competenza funzionale di un giudice monocratico dell’ufficio cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento di liquidazione, individuato nel Presidente dell’ufficio o in un giudice da questi delegato. Poiché l’opposizione era stata decisa dalla Corte d’Appello in composizione collegiale, il provvedimento è stato dichiarato nullo per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al Presidente della Corte d’Appello di Bari, che dovrà riesaminare la causa e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
base normativa per la richiesta di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
regola l’opposizione avverso il decreto di liquidazione e, secondo la Corte, la relativa decisione spetta a un giudice monocratico dell’ufficio
le modifiche apportate non hanno mutato la competenza funzionale monocratica sull’opposizione alla liquidazione
richiamato come rito utilizzato per l’opposizione
la decisione resa da un giudice privo del potere decisorio attribuito dalla legge è nulla per vizio di costituzione del giudice
richiamato nel primo motivo in relazione alla nullità del provvedimento
art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.
vizio denunciato per nullità del provvedimento impugnato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
vizio denunciato per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
vizio denunciato per nullità della decisione per difetto di motivazione
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
richiamato dal ricorrente per sostenere che la riduzione percentuale dei compensi tabellari non giustifica una ulteriore dimidiazione non prevista per il patrocinio a spese dello Stato
richiamato dal ricorrente come norma che disciplina la riduzione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato
richiamato dal ricorrente per sostenere che le spese liquidate a carico delle controparti vadano pagate allo Stato
invocato per sostenere che il compenso non può essere simbolico o incompatibile con il decoro professionale
art. 32 Cost.
richiamato in relazione alla tutela costituzionale della dignità/del decoro della professione forense
Massime di principio
- L’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere decisa dal giudice monocratico funzionalmente competente dell’ufficio cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di liquidazione, e non dal collegio.
- La decisione assunta da un ორგანo giudicante privo della composizione richiesta dalla legge integra un vizio di costituzione del giudice e determina la nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 158 c.p.c.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della decisione impugnata per un vizio pregiudiziale assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati.
- In materia di compensi dell’avvocato nel patrocinio a spese dello Stato, la corretta individuazione della composizione del giudice dell’opposizione costituisce un presupposto processuale imprescindibile rispetto a ogni valutazione sul quantum liquidato.
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